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f) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 281)
Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e tariffe nei servizi sociali

1)

Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.

Art. 1

(1) Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni economiche sociali, nonché il concorso al pagamento delle prestazioni dei servizi sociali, in attuazione degli articoli 7 e 7 bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, con l’obiettivo di rendere equo ed omogeneo il trattamento degli utenti a parità di condizioni socio-economiche e di bisogno.”

Art. 2

(1) L’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. situazione economica” (SE): la somma del reddito e del patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;
  2. “quota base” (QB): la somma in denaro fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all’alimentazione, all’abbigliamento e all’igiene della persona, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;
  3. “valore della situazione economica” (VSE): la misura del grado di benessere di ciascun nucleo familiare ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;
  4. “fabbisogno” (F): la quota base rapportata al numero di componenti del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;
  5. “condizione economica garantita” (CEG): la quota della situazione economica, che non è considerata ai fini del calcolo della tariffa, in quanto ritenuta necessaria a far fronte alle esigenze personali del nucleo familiare stesso, ai sensi dell’articolo 37 del presente regolamento;
  6. “percentuale di consumo dell’eccedenza” (PCE): la misura percentuale della situazione economica eccedente la condizione economica garantita, considerata nel calcolo della tariffa, ai sensi dell’articolo 38 del presente decreto;
  7. “utente ai fini del pagamento delle tariffe”: la persona che in prima linea è beneficiaria della prestazione richiesta.”

Art. 3

(1) Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell’utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti:

il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l’ultima residenza italiana dell’utente al momento in cui ha inizio l’ospitalità in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale rientranti tra le funzioni proprie dei comuni;

l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l’ospitalità o la frequenza del servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l’ospitalità presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.”

Art. 4

(1) Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Ai fini della decisione riguardo alla prestazione di cui all’articolo 22 e delle valutazioni di cui all’articolo 45, comma 5, nonché ogni qual volta la decisione postuli valutazioni di carattere eccezionale, l’operatore sottopone la propria proposta al comitato tecnico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modifiche, il quale decide in merito all’ attribuzione dei vantaggi economici.”

Art. 5

(1) L’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 10 (Nucleo familiare ristretto)

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono considerati componenti del nucleo familiare ristretto:

  1. nei servizi residenziali rivolti a donne in difficoltà: la sola donna e i figli che con lei sono ospitati presso il servizio;
  2. nei servizi residenziali per anziani: il solo utente, se anche il componente del nucleo familiare di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b) o c), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è utente di un servizio residenziale.”

Art. 6

(1) L’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12 (Obblighi del donatario)

1. Per le prestazioni reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie e il pagamento delle tariffe, l’attribuzione di vantaggi economici da parte dell’ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei donatari, che sono tenuti a contribuire dopo l’utente e il suo nucleo ristretto e con precedenza su ogni altro obbligato, ai sensi del presente regolamento, fino al valore delle donazioni stesse.

2. A tale fine l’utente, all’atto della presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell’ultimo decennio e il relativo beneficiario. Non sono considerate le donazioni effettuate oltre dieci anni prima della presentazione di una domanda, le donazioni a favore del coniuge/della coniuge e le donazioni che da contratto risultano espressamente rimuneratorie.”

Art. 7

(1) Il capo II del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“CAPO II

CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 13 (Prestazioni di primo livello)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di primo livello le prestazioni dell’assistenza economica sociale di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27.

Art. 14 (Prestazioni di secondo livello)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di secondo livello le prestazioni che sono regolate dal capo IV del presente regolamento, e l’anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche.

Art. 15 (Prestazioni di terzo livello)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di terzo livello le prestazioni dell’assistenza economica sociale di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 30 e 32.”

Art. 8

(1) L’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 16 (Definizione)

1. Le prestazioni di assistenza economica sociale consistono in interventi volti a soddisfare i bisogni fondamentali e a perseguire l’integrazione sociale e l’indipendenza economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso trasferimenti monetari integrativi al reddito e programmi personalizzati.

2. Non può usufruire delle prestazioni di assistenza economica sociale la persona che, utilizzando in particolare il proprio patrimonio o entrate proprie o della famiglia, è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

3. Le prestazioni di assistenza economica sociale non possono essere erogate per il pagamento di tariffe, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento.”

Art. 9

(1) L’articolo 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 17 (Destinatari)

1. Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno sei mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

  1. i cittadini italiani;
  2. i cittadini di Stati appartenenti all’Unione euopea;
  3. i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo, rilasciato in Italia;
  4. i titolari dello status di rifugiato;
  5. i titolari dello status di protezione sussidiaria.

2. Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi residenza anagrafica e dimora stabile ed ininterrotta da almeno sei mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

  1. i cittadini di Paesi terzi;
  2. gli apolidi.

3. Le prestazioni di assistenza economica sociale per le persone di cui al comma 2, sono erogate limitatamente ad un periodo di due mesi all’anno e possono essere prorogate, solo in caso di grave bisogno, per il tempo strettamente necessario.

4. Dopo cinque anni di dimora stabile ed ininterrotta residenza in provincia di Bolzano le persone di cui al comma 2 usufruiscono delle prestazioni alle stesse condizioni delle persone di cui al comma 1.

5. Si può prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, solo in caso di situazioni eccezionali personali o familiari che richiedano interventi urgenti ed indifferibili.”

Art. 10

(1) L’articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 18 (Partecipazione da parte dei nuclei familiari collegati)

1. Per le prestazioni reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie è previsto la compartecipazione del nucleo collegato di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle prestazioni di cui agli articoli 19 e 20, viene calcolato l’importo della partecipazione dei nuclei familiari collegati, detraendolo dall’ammontare della prestazione riconosciuta al nucleo familiare di fatto; si considera il nucleo familiare collegato del richiedente nonché quello del suo coniuge o partner facente parte del nucleo familiare di fatto.

2. I nuclei familiari collegati sono chiamati a partecipare nella misura del 30 percento della parte eccedente il doppio del loro fabbisogno.”

Art. 11

(1) L’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 19 (Reddito minimo di inserimento)

1. Il reddito minimo di inserimento è finalizzato al sostegno economico e sociale delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare.

2. La prestazione per il raggiungimento del reddito minimo di inserimento spetta qualora il nucleo familiare non disponga di un valore della situazione economica superiore a 1,22.

3. La prestazione è pari al 1,22 volte il fabbisogno per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a zero e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 1,22.

4. La prestazione è concessa al massimo per un periodo di sei mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione può essere concessa per un periodo massimo di dodici mesi.

5. Nel caso in cui esistano indicazioni particolari sul piano assistenziale, l’erogazione può avvenire anche settimanalmente.

6. La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.

7. Per ciascuna persona del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi per il proprio mantenimento, anche attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le altre attività di cui al comma 8, la prestazione è ridotta di un importo non superiore al 120% della quota base.

8. In presenza di cause oggettive il comitato tecnico può decidere, anche a seguito di un parere motivato del centro di mediazione lavoro, che le persone, anziché cercare lavoro, esercitino le attività concordate e disciplinate esplicitamente nell’ambito del programma di interventi di integrazione sociale di cui all’articolo 35.”

Art. 12

(1) I commi 2 e 3 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“2. Ai fini della determinazione dell’ammontare della prestazione si considera il reale ammontare delle spese di locazione e delle spese accessorie, nei limiti ritenuti congrui dalla Giunta provinciale. Gli importi possono essere stabiliti con valori diversi riguardo ai diversi territori.

3. Se il richiedente non è in grado di documentare le relative spese accessorie, l’ente erogante calcola una quota forfettaria annua per il riscaldamento pari al 200% della quota base per le persone singole, e pari al 250% della quota base per i nuclei familiari con più componenti.”

Art. 13

(1) Il comma 8 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. La prestazione viene erogata nella misura del 100 percento dell’importo previsto al comma 5 per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2; essa decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.”

Art. 14

(1) L’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 25 (Vita autonoma e partecipazione sociale)

1. Alle persone con una grave disabilità solamente fisica di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che percepisce un assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è concesso un assegno mensile per l’assistenza personale mirata alla vita autonoma e alla partecipazione sociale.

2. Per accedere alla prestazione devono essere contestualmente presenti le seguenti circostanze:

  1. la persona vive autonomamente al di fuori del suo nucleo familiare d’origine o concretizza entro 6 mesi dalla domanda una propria situazione abitativa;
  2. la persona è in grado di gestire dal punto di vista finanziario e organizzativo la propria situazione abitativa;
  3. la persona è maggiorenne e non ha superato i 60 anni di età.

3. L’ammontare della prestazione è calcolato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e tenendo conto della seguente documentazione:

  1. una descrizione della situazione di vita e delle finalità da parte dell’utente;
  2. la dichiarazione del bisogno di assistenza da parte dell’utente, con eventuale certificato medico specialistico;
  3. la certificazione della commissione sanitaria ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche;
  4. la certificazione del livello assistenziale riconosciuto ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche.

4. La prestazione è concessa nella misura massima del 2,5 percento della quota base per ogni ora di assistenza, con un tetto massimo di 3.285 ore all’anno, che corrispondono in media a 9 ore al giorno.

5. Per la concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 5.

6. La prestazione viene erogata al 100 percento per il nucleo familiare con valore della situazione economica fino a 3,5 e decresce in modo lineare fino al 30 percento per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 5.

7. Ai fini della concessione della prestazione, si considera solo la situazione economica personale dell’utente; non si considera invece la situazione economica degli altri componenti del nucleo familiare.

8. La decisione è subordinata al parere obbligatorio e vincolante dell’ufficio competente della Ripartizione Famiglia e politiche Sociali. Il rilascio del parere avviene sulla base della proposta elaborata dal distretto competente.

9. La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed è ripetibile a seguito di nuova domanda.

10. L’erogazione della prestazione avviene dietro presentazione della documentazione di spesa sostenuta attestante che le prestazioni sono erogate nell’ambito di regolari rapporti di lavoro contrattuali e mensilmente, salvo accordi diversi tra richiedente e distretto.”

Art. 15

(1) I commi 6, 7 e 8 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“6. Ai fini della concessione delle prestazioni di cui al presente articolo, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5.

7. Il rimborso per l’adattamento è pari al 100 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 30 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.

8. L’ammontare del contributo per l’acquisto è pari al 100 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 10 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.”

Art. 16

(1) Il comma 1 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Alle persone che hanno un familiare, come definito dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, affetto da minorazione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è concesso un contributo per l’adattamento dei mezzi di locomozione. Non sono considerate conviventi le persone disabili ospitate presso strutture residenziali in modo continuato.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Ai fini della concessione del contributo il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5.”

(3) Il comma 5 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. La prestazione è erogata al 100 percento dell’importo di cui al comma 3, per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 30% per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.”

Art. 17

(1) Il comma 5 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Nei casi in cui non sia possibile concedere prestazioni al richiedente in quanto quest’ultimo dispone di un patrimonio, non rientrante fra quelli previsti all’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e che tuttavia non può essere alienato a breve termine, l’agevolazione può essere erogata sotto forma di prestito senza interessi.”

Art. 18

(1) L’articolo 37 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 37 (Condizione economica garantita)

1. La condizione economica garantita è la quota della situazione economica che non è considerata ai fini del calcolo della tariffa per i servizi residenziali e semiresidenziali a carico degli utenti e dei loro nuclei ristretto e collegato, in quanto ritenuta necessaria a far fronte alle esigenze personali dell’utente stesso e dei suoi nuclei familiari.

2. Tale quota si ottiene moltiplicando il parametro riportato alle tabelle di cui agli allegati C e D per il fabbisogno del nucleo familiare. È differente per utente, nucleo familiare ristretto, nucleo familiare collegato e per i diversi servizi; questa quota non può essere inferiore al 50 percento della quota base.”

Art. 19

1. Il testo in lingua tedesca della rubrica dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

Prozentsatz des Einkommensanteils zur Tarifbegleichung“.

Art. 20

(1) L’articolo 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 39 (Pagamento delle tariffe delle prestazioni dell’assistenza domiciliare e della mensa sociale)

1. L’utente concorre al pagamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto.

2. Fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa massima.

3. La partecipazione aumenta in modo lineare all’aumentare del valore della situazione economica a partire dalla tariffa minima fino a raggiungere la copertura della tariffa massima, fatta eccezione per le prestazioni di cui al comma 4.

4. Per le prestazioni del centro diurno e la prestazione “mensa sociale”, è richiesto il pagamento della tariffa minima fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui allegato B e, a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della medesima tabella, è richiesto il pagamento della tariffa massima.

5. Le tariffe minime e massime sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. Le tariffe massime delle prestazioni pasto a domicilio e mensa sono fissate dai singoli enti e devono corrispondere all’importo dei costi complessivi per la prestazione pasto a domicilio ed almeno al 60 percento dei costi complessivi per la prestazione mensa.

6. In caso di utenti minorenni con disabilità psichica o fisica permanente come definita al punto 5.2., lettera f), dell’allegato A), le tariffe per l’assistenza domiciliare - prestazioni a domicilio - sono ridotte del 50 percento.”

Art. 21

(1) L’articolo 40 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 40 (Pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali)

1. L’utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali:

  1. per la parte della tariffa che non dipende dalla situazione economica: con l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  2. ovvero per la parte della tariffa che dipende dalla situazione economica: in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto.

2. Oltre alle parti della tariffa di cui al comma 1 a) o b), l’utente è tenuto al pagamento del pasto per un importo pari alla tariffa minima stabilita per il servizio mensa previsto all’allegato B, indipendentemente dalla propria situazione economica e da quella del proprio nucleo familiare ristretto.

3. Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell’allegato C.

4. Le tariffe e le prestazioni per le quali è da pagare l’importo di cui al comma 2, sono individuate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.”

Art. 22

(1) Il comma 2 dell’articolo 40 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

2. La Giunta provinciale determina annualmente l’importo massimo fino al quale interviene ad integrare il pagamento della tariffa di competenza a sostegno delle famiglie utenti del servizio.La tariffa minima a carico delle famiglie utenti del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia non può essere inferiore ad Euro 0,50 all’ora; tale tariffa è annualmente aggiornata secondo la procedura di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.”

Art. 23

(1) L’articolo 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 41 (Pagamento delle tariffe dei servizi residenziali)

1. L’utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi residenziali:

  1. con l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o l’assegno di accompagnamento erogatogli, di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  2. e per la parte non coperta dalle prestazioni di cui alla lettera a), in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto; nel calcolare il concorso al pagamento, la condizione economica garantita all’utente viene tenuta distinta dalla condizione economica garantita agli altri componenti.

2. I nuclei familiari collegati concorrono al pagamento, in relazione alla loro situazione economica, per la parte non coperta dal nucleo familiare ristretto.

3. Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell’allegato D. La “percentuale di consumo dell’eccedenza”, di cui al punto 2 “utente” dell’allegato D), trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l’utente sia l’unico componente del nucleo familiare ristretto.

4. Per i servizi a favore di persone con disabilità, persone affette da dipendenza e malati psichici la partecipazione da parte di ciascun nucleo familiare collegato non può comunque superare l’importo fissato annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.

5. Per i servizi a favore di donne e minori, non si chiede la partecipazione alla tariffa dei nuclei familiari collegati.

6. Per nuclei familiari collegati che devono concorrere contemporaneamente al pagamento di due tariffe per anziani in servizi residenziali, si calcola una sola volta la “condizione economica garantita”, si applica la “percentuale di consumo dell’eccedenza” e si utilizza l’importo risultante per il pagamento di entrambe le tariffe.”

Art. 24

(1) L’articolo 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 44 (Domanda e impegnativa al pagamento)

1. La concessione delle prestazioni di assistenza economica sociale e l'integrazione delle tariffe avvengono su domanda dell'interessato o del suo rappresentante legale, nonché, con specifica motivazione, d'ufficio.

2. Per le prestazioni di assistenza economica sociale, se la domanda è presentata entro il 20° giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese, se la domanda è presentata dopo il 20° giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

3. L’integrazione della tariffa di cui all’articolo 43 avviene a partire dalla data della domanda. Nel caso in cui la prima domanda venga presentata entro 30 giorni dall’accoglimento dell’utente in una struttura, l’integrazione della tariffa avviene dalla data dell’accoglimento. Se una domanda viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza della precedente domanda per la stessa compartecipazione tariffaria, l’integrazione decorre dalla data della scadenza della domanda precedente.

4. Non sono erogate prestazioni economiche o agevolazioni tariffarie da parte dell’ente pubblico, di importo inferiore agli importi minimi fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.

5. Se la domanda non è completa in quanto non corredata delle informazioni o della documentazione dovuta e non è integrata, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dalla richiesta di integrazione, essa è improduttiva di effetti ed è archiviata.

6. Il nucleo familiare ristretto ed i nuclei familiari collegati, ove prevista la loro partecipazione, devono impegnarsi formalmente, nei confronti dell’ente pubblico competente, a concorrere al pagamento della tariffa non coperta dall’utente stesso, nella misura prevista dal presente regolamento.

7. La decisione dell’ente pubblico competente, relativa al pagamento delle tariffe da parte dei singoli nuclei familiari, è valida per un periodo massimo di dodici mesi.

8. Nel caso di sostanziali variazioni di entrata, variazioni patrimoniali o delle tariffe nel corso dell’anno, l’ente pubblico competente, su richiesta dell’interessato o di propria iniziativa, può valutare nuovamente la situazione economica e rideterminare la misura dell’intervento.”

Art. 25

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Il richiedente deve dichiarare ai centri competenti i dati necessari per la richiesta delle singole prestazioni ai sensi del presente regolamento non risultanti dalla “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, di seguito denominata DURP di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. A tal fine presenta una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. La dichiarazione sostitutiva dei dati integrativi del nucleo familiare di riferimento è resa e sottoscritta da uno dei suoi componenti.”

Art. 26

1. Il comma 2 dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Il ricorso è ammesso esclusivamente per motivi di legittimità; in caso di suo accoglimento, la sezione ricorsi annulla le decisioni impugnate e provvede nel merito.”

Art. 27

(1) L’articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 51 (Norme transitorie)

1. Salvo quanto disposto dai punti 6 e 11 dell’allegato A, le disposizioni di modifica al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, si applicano soltanto alle domande presentate per la prima volta ed a tutte le domande presentate dopo la scadenza della domanda precedente, aventi ad oggetto la stessa prestazione.”

Art. 28

(1) L’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“ALLEGATO A

DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. Calcolo della situazione economica

1.1 Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, il presente regolamento stabilisce i dati integrativi nonché tutte le disposizioni necessarie per il raggiungimento delle finalità delle singole prestazioni regolate dal presente regolamento.

1.2 Per il calcolo delle prestazioni sono considerati i dati della DURP relativa all´ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione sempre relativa al medesimo periodo.

1.3 Ai sensi dell’articolo 10 del decreto di cui sopra, il calcolo si effettua secondo quanto previsto nell’articolo 8 dello stesso decreto.

2. Valutazione del patrimonio nel primo livello

2.1 Il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, di ciascun componente familiare.

2.2 Il patrimonio del nucleo familiare di base o del nucleo familiare collegato è valutato nella misura del 20 percento sino ad un importo di euro 50.000,00 e nella misura del 50 percento per l’importo eccedente.

3. Ulteriori elementi di entrata nel secondo livello

3.1 In deroga a quanto disposto all’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati al 100 percento.

3.2 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si rilevano le seguenti entrate:

  1. ogni altro reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito;
  2. ogni altra pensione, assegno o indennità percepita a titolo della minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, anche se non imponibili ai fini delle imposte sul reddito;
  3. 50 percento delle entrate derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone svantaggiate, da progetti d’inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da lavori socialmente utili e da corrispettivi per prestazioni dell’utente presso servizi sociali.

3.3 Se l’utente vive in una struttura per persone con disabilità o malati psichici di cui all’allegato D, il reddito derivante dalla sua attività lavorativa, è considerato soltanto nella misura del 50 percento del suo ammontare esclusivamente ai fini del calcolo della relativa tariffa.

4. Ulteriori elementi di entrata esenti per il secondo livello

4.1 Ai fini del rilevamento della condizione reddituale sono esclusi:

  1. il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio;
  2. gli arretrati relativi ad anni precedenti all’anno a cui la documentazione si riferisce;
  3. l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  4. l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.

4.2 Nel calcolo delle tariffe per l’utente ospite di un servizio residenziale o semiresidenziale, le entrate di cui al punto 4.1, lettere c) e d), sono escluse soltanto se vengono già usate per il pagamento dei rispettivi servizi.

5. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate nel secondo livello

5.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. il canone di locazione di cui alla lettera d) dell’abitazione principale del nucleo familiare, nel suo reale ammontare e al netto delle integrazioni pubbliche, o
  2. il reale ammontare della rata di mutuo per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche.

5.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. le spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale;
  2. le spese sostenute per il pagamento delle tariffe dei servizi sociali di cui al presente decreto;
  3. l’importo delle spese di frequenza di corsi d’istruzione secondaria ed universitaria, sostenute secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi;
  4. le spese legali sostenute per vertenze di diritto familiare;
  5. le spese per contributi di previdenza integrativa regionale;
  6. il 50 percento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 percento ovvero con un handicap psichico o fisico permanente, accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale, che sia almeno equiparabile ad una invalidità civile pari al 100 percento, che non percepisce l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e non è ospite presso un servizio residenziale.

6. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel secondo livello

6.1 I dati considerati sono quelli della DURP relativa all’ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al 20 percento.

6.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffronta il reddito lordo, rilevato con la DURP, con la media delle entrate lorde degli ultimi tre mesi.

L’importo della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento ad un reddito annuale sono ripartiti nei 12 mesi dell’anno.

6.3 Se dal raffronto si evince che le entrate hanno subito una variazione pari o superiore al 20 percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi.

Le variazioni devono essere adeguatamente documentate.

7. Il patrimonio nel secondo livello

7.1 Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

7.2 In deroga a quanto previsto al punto 7.1:

  1. il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;
  2. il patrimonio del nucleo familiare è valutato sommando i valori del patrimonio di ciascuno dei suoi componenti e detraendo una franchigia di euro 20.000,00. Il patrimonio è valutato nella misura del 20 percento sino ad un importo di euro 50.000,00 oltre la franchigia e nella misura del 50 percento per l’importo eccedente.

7.3 Nel caso in cui l’utente sia ospite di un servizio residenziale, il valore del suo patrimonio viene tenuto distinto da quello degli altri componenti e viene valutato come segue:

  1. dal suo patrimonio complessivo viene detratta una franchigia di euro 5.500,00;
  2. la parte eccedente viene valutata in base all’età dell’utente al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo le seguenti quote:

 

 

Età dell'utente

Quota patrimonio

da 0 a 20

5%

da 21 a 30

10%

da 31 a 40

15%

da 41 a 45

20%

da 46 a 50

25%

da 51 a 53

30%

da 54 a 56

35%

da 57 a 60

40%

da 61 a 63

45%

da 64 a 66

50%

da 67 a 69

55%

da 70 a 72

60%

da 73 a 75

65%

da 76 a 78

70%

da 79 a 82

75%

da 83 a 86

80%

da 87 a 92

85%

da 93 a 99

90%

oltre 99

95%.

7.4 Nel caso di un utente ospite di una struttura residenziale da oltre un anno, la prima casa o abitazione di proprietà o un diritto reale di godimento su un’abitazione, anche se si tratta solo di porzioni, è oggetto di ipoteca secondo le modalità previste dall’articolo 6, qualora sussista una delle seguenti circostanze:

  1. l’utente non ha un nucleo familiare ristretto o collegato;
  2. il nucleo familiare ristretto e i nuclei familiari collegati possiedono già una prima casa o abitazione di proprietà.
    L’ipoteca è estinta senza il recupero di alcun credito da parte dell’ente, nel caso in cui l’utente stesso venga dimesso dalla struttura e riprenda a risiedere in autonomia.

8. Dati di entrata integrativi nel terzo livello e relativa valutazione

8.1 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è rilevata ogni altra entrata ancorché fiscalmente non rilevante.

8.2 In deroga a quanto disposto all’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati al 100 percento.

8.3 Sono considerati nella misura del 50 percento le seguenti entrate:

  1. le entrate derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone svantaggiate, da progetti d’inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da lavori socialmente utili e da corrispettivi per prestazioni dell’utente presso servizi sociali;
  2. l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, salvo che l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura;
  3. l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, salvo che l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura.

8.4 Sono considerate nella misura del 20 percento:

  1. le entrate derivanti da compensi per gli affidamenti familiari.

9. Ulteriori elementi di entrata esenti nel terzo livello

9.1 Non sono considerati come elementi di entrata:

  1. il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio,
  2. gli importi erogati occasionalmente da un ente caritativo riconosciuto.

10. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate nel terzo livello

10.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo cui il calcolo si riferisce:

  1. le spese mediche di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto di cui sopra, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi;
  2. il reale ammontare della rata di mutuo per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche; o
  3. il canone di locazione di cui all’articolo 19, lettera d) del decreto di cui sopra, dell’abitazione principale del nucleo familiare, nel suo reale ammontare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche.

10.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo cui il calcolo si riferisce:

  1. le spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale;
  2. il 50 percento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari a 100 percento ovvero con un handicap psichico o fisico permanente, accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale, che sia almeno equiparabile ad una invalidità civile pari a 100 percento, che non percepisce l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e non è ospite presso un servizio residenziale.

10.3 In deroga a quanto previsto al punto 10.1, per il calcolo delle prestazioni “reddito minimo di inserimento”, “locazione e spese accessorie” e “prestazione specifica” non sono deducibili le spese di cui al punto 10.1, lettere b) e c) e le spese di cui al punto 10.2, lettera a).

11. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel terzo livello

11.1 I dati considerati sono quelli della DURP relativa all’ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al 5 percento.

11.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il reddito lordo rilevato con la DURP, con la media delle entrate lorde degli ultimi tre mesi.

L’importo della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento ad un reddito annuale sono ripartiti nei 12 mesi dell’anno.

11.3 Se dal raffronto si evince che le entrate hanno subito una variazione pari o superiore al 5 percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi.

Le variazioni devono essere adeguatamente documentate.

11.4 In deroga a quanto previsto al punto 11.3, per i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della domanda, percepiscono una o entrambe le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 si considerano solo le entrate nette dell’ultimo mese.

12. Patrimonio nel terzo livello

12.1 Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

12.2 In deroga a quanto previsto al punto 12.1:

  1. il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui viene effettuata la richiesta della prestazione e secondo quanto previsto al punto 13.1;
  2. il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;
  3. dalla somma del patrimonio complessivo del nucleo familiare si detrae una franchigia di euro 2.000,00. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo.

13. Considerazione di elementi di entrata e patrimoniali per i diversi componenti

13.1 Al fine del calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale del terzo livello, le entrate e il patrimonio dei singoli componenti familiari si considerano come segue:

  1. il 100 percento degli elementi di entrata e patrimoniali dell’utente e del suo coniuge o partner;
  2. il 40 percento degli elementi di entrata e patrimoniali di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto.

Art. 29

(1) L’allegato C al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato A.

Art. 30

(1) L’allegato D al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato B.

Art. 31 (Abrogazioni di norme)

(1) Gli articoli 9, 11, 23, 29, 31, 34 e 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 32 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2011.

(2) La modifica ai parametri della prestazione casa di riposo o centro di degenza di cui all’allegato B del presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A (articolo 29) /Anlage A (Artikel 29)
„Allegato C (articolo 40) /Anlage C (Artikel 40)

1.

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG  DERTEILSTATIONÄREN DIENSTE

CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL’ECCEDENZA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

2.

Engere Familiengemeinschaft

Nucleo familiare ristretto

3.

Erweiterte Familiengemeinschaft

Nucleo familiare collegato

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Tagespflegeheim / Centro di assistenza diurna

1,0

70

/

/

Tagespflege für Senioren in den Altersheimen

Assistenza diurna per anziani nelle case di riposo

1,0

70

/

/

Tagesförderstätte für Menschen mit Behinderung

Attività socio-assistenziale diurna per persone con disabilità

2,0

50

/

/

Geschützte Werkstätte für Menschen mit Behinderung

Laboratorio protetto per persone con disabilità

2,0

50

/

/

Werkstätte für psychisch kranke Menschen und suchtkranke  Menschen

Laboratorio per malati psichici e persone affette da dipendenza

/

/

/

/

Rehawerkstätte / Laboratorio riabilitativo

/

/

/

/

Teilzeitige Familienanvertrauung von Minderjährigen

Affidamento familiare a tempo parziale di minori

1,5

50

/

/

Teilzeitige Familienanvertrauung von Erwachsenen

Affidamento familiare a tempo parziale di persone adulte

1,5

50

/

/

Tagesstätte für Minderjährige - Centro diurno per minori

1,5

50

/

/

Tagesstätte für psychisch kranke Menschen / Centro diurno per malati psichici

/

/

/

/

Niederschwellige Tagesstätte für suchtkranke Menschen

Centro diurno a bassa soglia per persone affette da dipendenza

/

/

/

/

Treffpunkt  für psychisch kranke Menschen - Punto d’incontro per malati psichici

/

/

/

/

Kinderhort / Asilo nido

1,5

50

/

/

Kinderhort beim Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Asilo nido presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

1,5

50

/

/

Tagesstätte zur Förderung der Elternschaft beim Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Centro diurno per il sostegno della genitorialità presso l’IPAI

2

50

/

/

Kindertagesstätte für Kleinkinder / Microstrutture per la prima infanzia

1,5

50

/

/

Dienst Tagesmutter/Tagesvater / Servizio di assistenza domiciliare all‘infanzia

1,5

50

/

/

Arbeitsrehabilitationsdienst für psychisch kranke Menschen

Servizio di riabilitazione lavorativa per malati psichici

/

/

/

/“

Allegato B (articolo 30) / Anlage B (Artikel 30) 2)
„Allegato D (articolo 41) / Anlae D (Artikel 41)

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZU TARIFBEGLEICHUNG DERSTATIONÄREN DIENSTE

CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL’ECCEDENZA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI

1.

Artikel 21

Articolo 21

2.

Nutzer

Utente

3.

Engere Familiengemeinschaft

Nucleo familiare ristretto

4.

Erweiterte Familiengemeinschaft

Nucleo familiare collegato

Taschengeld

Assegno per le piccole spese personali

persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

persönlich

verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur

Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

persönlich

verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Alters- oder Pflegeheime

Casa di riposo o centro di degenza

0,5

0,5

100

1,5

85

1,5

30

Wohngemeinschaft für Senioren – ohne Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per anziani - senza vitto

1

1

80

1,5

80

1,5

30

Wohngemeinschaft für Senioren – mit Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per anziani - con vitto

0,8

0,9

90

1,5

80

1,5

30

Betreutes Wohnen für Senioren – ohne Mahlzeitzubereitung

Residenze assistite per anziani - senza vitto

1

1

80

1,5

80

1,5

30

Begleitetes Wohnen für Senioren und Seniorinnen – ohne Mahlzeitzubereitung

Accompagnamento abitativo per anziani - senza vitto

1

1,22

80

1,5

80

1,5

30

Wohnheim und Heime für Menschen mit Behinderung

Convitto ed istituti per persone con disabilità

0,5

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung/Poli ohne Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per persone con disabilità/poli -  senza vitto

1

1

80

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung/Poli - mit Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per persone con disabilità/poli - con vitto

0,8

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen - ohne Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per malati psichici - senza vitto

1

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen - mit Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per malati psichici - con vitto

0,8

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für suchtkranke Menschen - ohne Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per persone affette da dipendenza - senza vitto

1

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für suchtkranke Menschen - mit Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per persone affette da dipendenza - con vitto

0,8

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Trainingswohnung - ohne Mahlzeitzubereitung

Centro di addestramento abitativo - senza vitto

1

1

80

1,5

70

2,5

10

Ferienaufenthalte -Soggiorni fuori sede

0,5

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Vollzeitige Familienanvertrauung von Erwachsenen

Affidamento familiare a tempo pieno di persone adulte

0,5

0,9

80

1,5

80

2,5

10

Vollzeitige Familienanvertrauung von Minderjährigen

Affidamento familiare a tempo pieno di minori

0,5

1

80

2

80

/

/

Fürsorgeheim für Minderjährige

Istituto socio-pedagogico per minori

0,5

1

80

2

80

/

/

Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio per minori

0,5

1

80

2

80

/

/

Familienähnliche Einrichtung /  familiäre Wohngruppe für Minderjährige

Comunità di tipo familiare / casa famiglia per minori

0,5

1

80

2

80

/

/

Betreutes Wohnen für Minderjährige

Residenze assistite per minori

0,8

1

80

2

80

/

/

Frauenhaus - mit Mahlzeitzubereitung

Casa delle donne - con vitto

0,8

/

/

1,8

80

/

/

Geschützte Wohnungen des Frauenhausdienstes- mit Mahlzeitzubereitung

Alloggi protetti del servizio Casa delle donne - con vitto

0,8

/

/

1,8

80

/

/

Schwangere oder Mütter mit Kindern im Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Gestanti o madri con figli presso l’Istituto prov. per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

1

/

/

2

80

/

/”

2)

Vedi anche l'art. 32, comma 2.

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ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
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ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
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ActionActionArt. 18
ActionActionArt. 19
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ActionActionArt. 26
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28
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ActionActionArt. 30
ActionActionArt. 31 (Abrogazioni di norme)
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ActionAction„Allegato D (articolo 41) / Anlae D (Artikel 41)
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ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
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ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 1
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 15
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 18
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2020, n. 28
ActionActionq) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 34
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2020, n. 46
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2021, n. 12
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ActionActionu) Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2022, n. 31
ActionActionv) Decreto del Presidente della Provincia 8 settembre 2023, n. 31
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