Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) L’articolo 37 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 37 (Condizione economica garantita)
1. La condizione economica garantita è la quota della situazione economica che non è considerata ai fini del calcolo della tariffa per i servizi residenziali e semiresidenziali a carico degli utenti e dei loro nuclei ristretto e collegato, in quanto ritenuta necessaria a far fronte alle esigenze personali dell’utente stesso e dei suoi nuclei familiari.
2. Tale quota si ottiene moltiplicando il parametro riportato alle tabelle di cui agli allegati C e D per il fabbisogno del nucleo familiare. È differente per utente, nucleo familiare ristretto, nucleo familiare collegato e per i diversi servizi; questa quota non può essere inferiore al 50 percento della quota base.”