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g) Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2011 , n. 241)
Regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 12 luglio 2011, n. 28.

Art. 1 (Scopo e finalità)  delibera sentenza

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso della tassa automobilistica provinciale e di applicazione delle sanzioni, nonché dei relativi ricorsi, in attuazione dell'articolo 10 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, nonché la costituzione dell'archivio provinciale delle tasse automobilistiche.

massimeDelibera N. 3247 del 01.10.2007 - Tassa automobilistica provinciale. Approvazione di criteri per il riconoscimento di benefici di esenzione dal pagamento della tassa in determinate casistiche.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

(1) La tassa automobilistica provinciale sostituisce, nel territorio provinciale, le seguenti tasse erariali:

  1. la tassa automobilistica disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modifiche;
  2. la soprattassa diesel istituita con il decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modifiche, relativa alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 65, comma 5, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

(2) Per la tassa automobilistica relativa ai veicoli in temporanea importazione continua a trovare applicazione la normativa statale vigente in materia.

Art. 3 (Presupposti dell'imposta)

(1) Per i veicoli presupposto dell'imposta è l'iscrizione nei pubblici registri della provincia di Bolzano, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 31, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modifiche.

Art. 4 (Ammontare della tassa)    delibera sentenza

(1) L'ammontare della tassa automobilistica provinciale è determinato con le modalità di cui all'articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche. Qualora non venga adottata, entro il 31 ottobre, la deliberazione ivi prevista, le tariffe in vigore nell'anno di riferimento si applicano anche nell'anno successivo.

(2) Se l'archivio di cui all'articolo 5 risulta privo delle informazioni necessarie per la determinazione dell'importo dovuto e i dati di interesse non sono rilevabili dalla carta di circolazione del veicolo tenuto al pagamento, la tassa equivale all'esazione minima prevista per legge.

massimeDelibera 16 novembre 2021, n. 959 - Tassa automobilistica provinciale – Riduzione tariffaria dal 2022 per le autovetture appartenenti alla classe ambientale “euro 6” e superiori
massimeDelibera 30 ottobre 2018, n. 1102 - Tassa automobilistica provinciale – Riduzione tariffaria dal 2019 per le autovetture Euro 6 e superiori e per le autovetture ad alimentazione ecologica
massimeDelibera 29 ottobre 2012, n. 1613 - Tassa automobilistica provinciale: tariffe con decorrenza 1° gennaio 2013
massimeCorte costituzionale - sentenza 23 maggio 2012, n. 142 - Province autonome - introduzione di una addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da versarsi al bilancio dello Stato - illegittimità costituzionale parziale

Art. 5 (Archivio provinciale delle tasse automobilistiche)

(1) L'archivio provinciale delle tasse automobilistiche è costituito dall'elenco dei veicoli e targhe prova intestati a persone fisiche o giuridiche.

(2) Nell'archivio sono riportati, per ciascun veicolo, i dati riguardanti la proprietà, la scadenza di pagamento della tassa, le informazioni inerenti ad eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta, i dati tecnici, nonché i versamenti eseguiti.

(3) L'archivio provinciale delle tasse automobilistiche è di esclusiva proprietà della Provincia.

(4) L'archivio è aggiornato con i dati acquisiti, preferibilmente in via telematica, dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle Finanze, dagli organi competenti in materia di esenzioni, riduzioni e sospensioni e dall'anagrafe dei comuni. Esso è inoltre integrato con le informazioni emerse in sede di controllo di merito.

(5) In sede di prima applicazione la Provincia può affidare la costituzione e la gestione dell'archivio a soggetti terzi, i quali devono assicurare la compatibilità tra l'archivio automobilistico provinciale e l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

(6) Con apposito protocollo d'intesa tra la Provincia e il Ministero delle Finanze sono stabilite le procedure per la definizione ed il trasferimento dei flussi informativi, nonché le modalità per la trasmissione dei dati e l'interconnessione tra l'archivio provinciale e quello nazionale.

Art. 6 (Modalità di pagamento)  delibera sentenza

(1) La Provincia potrà attivare, per l'assolvimento della tassa, le seguenti modalità di versamento:

  1. versamento diretto presso gli sportelli del tesoriere provinciale;
  2. versamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale prefincato per il versamento eseguito in autotassazione;
  3. versamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale premarcato inviato dalla Provincia direttamente al domicilio del contribuente;
  4. versamento tramite gli intermediari della riscossione di cui al comma 2;
  5. versamento con sistemi di pagamento elettronico autorizzati dalla Giunta provinciale;
  6. versamento a favore di soggetti terzi individuati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 11, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

(2) Gli intermediari autorizzati alla riscossione della tassa sono, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, i soggetti individuati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(3) Per i versamenti automatizzati presso gli uffici postali, la Provincia stipula apposita convenzione con le Poste Italiane S.p.A. per stabilire le modalità di acquisizione dei dati informativi del contribuente, le penali a garanzia del corretto svolgimento dei servizi, nonché per il collegamento in via telematica con l'archivio automobilistico provinciale e per la prestazione di ulteriori servizi.

(4) Per la riscossione della tassa a mezzo di intermediari della riscossione ai sensi del comma 1, lettere d) ed f), la Provincia stipula apposita convenzione con gli stessi, al fine di disciplinare le relative condizioni, nonché la periodicità e le modalità di riversamento a favore della Provincia delle somme riscosse, oltre alle forme di garanzia e alle modalità di collegamento in via telematica con l'archivio automobilistico provinciale.

(5) I soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente un'attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, del proprietario, la residenza, l'importo versato con la relativa data di versamento e la data di scadenza del pagamento della tassa.

massimeDelibera N. 3247 del 01.10.2007 - Tassa automobilistica provinciale. Approvazione di criteri per il riconoscimento di benefici di esenzione dal pagamento della tassa in determinate casistiche.
massimeDelibera N. 1998 del 06.06.2006 - Tassa automobilistica provinciale - attivazione nuovi sistemi di riscossione (modificata con delibera n. 727 del 12.03.2007)

Art. 7 (Accertamento)

(1) L'accertamento della tassa consiste nella verifica della rispondenza dell'importo versato a quello dovuto e del rispetto delle scadenze di pagamento, sulla base dei dati ricavati dall'archivio automobilistico provinciale.

(2) I competenti uffici provinciali o i soggetti terzi di cui all'articolo 16 accertano il regolare assolvimento della tassa.

(3) L'accertamento avviene entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Art. 8 (Recupero)  delibera sentenza

(1) Qualora, a seguito delle verifiche da parte della Provincia o dei terzi incaricati, venga accertato che la tassa non è stata assolta, si procede al recupero della stessa. In tal caso viene notificato al contribuente, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, un formale provvedimento di accertamento tributario. Tale atto può essere preceduto da comunicazioni di carattere informale inviate al contribuente.

(2) Il Direttore della Ripartizione provinciale Finanze dispone, successivamente all'anno di imposta di riferimento, gli importi minimi per i quali la Provincia, considerati i costi amministrativi, non dà luogo all'attivazione della procedura di precontenzioso di cui al comma 1.

(3) Ai sensi dell'articolo 21sexies, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, il recupero della tassa, nonché delle relative sanzioni ed interessi può avvenire mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche, senza precedente notifica di un avviso di accertamento.

massimeDelibera N. 786 del 16.05.2011 - Tassa automobilistica provinciale - Snellimento delle procedure di riscossione

Art. 9 (Sanzioni)   delibera sentenza

(1) L'omesso o il ritardato pagamento della tassa automobilistica provinciale comporta l'applicazione della sanzione tributaria prevista all'articolo 21octies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, oltreché, per ogni semestre maturato, l'applicazione degli interessi moratori semestrali calcolati nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modifiche, a decorrere dalla data successiva all'ultimo giorno utile per la regolare effettuazione del pagamento.

(2) Se, prima della contestazione della violazione da parte degli organi competenti, il contribuente regolarizza l'omesso o il ritardato pagamento della tassa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21septies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.

(3) Non si procede all'irrogazione delle previste sanzioni e, in taluni casi, nemmeno all'applicazione degli interessi, qualora il mancato o non corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria sia da imputare a errori di aggiornamento degli archivi informatici, oppure qualora trovi applicazione il principio della tutela dell'affidamento ai sensi della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modifiche.

(4) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 21quater a 21terdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.

massimeDelibera 1 dicembre 2020, n. 948 - Tassa automobilistica provinciale – Veicoli destinati alla locazione senza conducente – Disapplicazione delle sanzioni e degli interessi per tardivo pagamento fino al 15 dicembre 2020

Art. 10 (Rimborso)

(1) Il rimborso delle somme versate a titolo di tassa automobilistica è ammesso nei seguenti casi:

  1. doppio versamento relativamente ad uno stesso veicolo per il medesimo periodo tributario;
  2. versamento eseguito in eccedenza rispetto all'importo dovuto;
  3. versamento non dovuto, ove si considera non dovuto qualora sia effettuato per un veicolo per il quale si sia verificata un'interruzione dell'obbligo tributario prevista dalla vigente normativa;
  4. versamento in parte non più dovuto a seguito di radiazione per rottamazione, esportazione all’estero o a seguito di perdita di possesso per furto, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e dall’articolo 11 del presente regolamento.

(2) La domanda di rimborso è presentata dall'intestatario del veicolo risultante al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) nell'ultimo giorno del mese di pagamento della tassa (soggetto passivo d'imposta).

(3) Il titolare del credito nei confronti dell'amministrazione, così come individuato dal comma 2, può richiedere all'amministrazione, con apposita domanda scritta ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, di disporre il rimborso a favore di un soggetto terzo.

(4) Il rimborso può essere altresì disposto a favore del soggetto versante, sebbene diverso dal soggetto passivo d'imposta, nel caso in cui non sia possibile la correzione dell'errore manifesto e riconoscibile. Tale errore deve risultare dalla ricevuta di pagamento o essere stato commesso in sede di inserimento del pagamento nell'archivio tributario o in sede di riscossione da parte dei soggetti abilitati. Il rimborso è disposto previa verifica che non sia prescritto il termine per l'accertamento dell'omesso pagamento nel caso di mancanza del doppio versamento in riferimento alla targa erroneamente indicata.

Art. 11 (Rimborso parziale in caso di rottamazione, esportazione all’estero o  perdita di possesso per furto)

(1) Il diritto al rimborso della tassa automobilistica è riconosciuto per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei seguenti eventi interruttivi del possesso, annotati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), purché tali mesi siano almeno pari a quattro:

  1. rottamazione: demolizione certificata ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modifiche;
  2. esportazione all’estero;
  3. perdita di possesso per furto.

(2) Come previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, nel caso in cui i medesimi eventi si verifichino entro il termine utile di pagamento della tassa, comprese eventuali proroghe dei termini, la stessa non è dovuta, o, se versata, dà luogo al rimborso totale di quanto versato, purché gli eventi siano stati annotati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

(3) Il diritto al rimborso è riconosciuto in seguito ad eventi interruttivi del possesso verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(4) Ai fini dell’accoglimento della domanda di rimborso devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:

  1. il soggetto attivo della tassa dovuta per il periodo tributario di riferimento è la Provincia autonoma di Bolzano;
  2. il soggetto richiedente è anche soggetto passivo della tassa e, alla data di validità dell’evento interruttivo del possesso di cui al comma 1, è ancora proprietario del veicolo.

(5) Il rimborso della tassa automobilistica è calcolato come differenza tra l’importo versato per il periodo tributario di riferimento ed il dovuto per il solo periodo di possesso del veicolo, calcolato in dodicesimi sul dovuto teorico intero del medesimo periodo tributario, fino al mese in cui si è verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso, compreso il mese stesso. Con riferimento a versamenti tardivi, insufficienti ed omessi, le attività di rimborso e di accertamento si svolgono secondo le seguenti regole:

  1. in caso di versamenti effettuati tardivamente, sono considerati comunque dovuti, e quindi non rimborsabili, gli importi relativi alla sanzione e ad eventuali interessi, che devono essere calcolati sul totale della tassa dovuta per l’intero periodo tributario all’ultimo giorno utile per il pagamento;
  2. in caso di versamenti insufficienti, sono considerati comunque dovuti, e quindi non rimborsabili, gli importi relativi alla sanzione e ad eventuali interessi, che devono essere calcolati sulla differenza tra il dovuto per l’intero periodo tributario e l’importo di tassa versato;
  3. in caso di versamenti omessi, l’attività di accertamento tiene conto della quota di tassa non dovuta in seguito al verificarsi di uno degli eventi interruttivi di cui al comma 1, e le sanzioni e gli interessi sono calcolati sul totale della tassa dovuta per l’intero periodo tributario all’ultimo giorno utile per il pagamento.

(6) In caso di perdita di possesso per furto e successivo rientro in possesso del veicolo con data di validità entro il medesimo periodo tributario, non si dà luogo al rimborso della tassa per i mesi di non possesso del veicolo. In caso di presentazione di una domanda di rimborso parziale per perdita di possesso per furto, l’amministrazione procede all’istruttoria della pratica solamente al termine del periodo tributario di riferimento, previa dichiarazione scritta, ex articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del richiedente di non essere rientrato in possesso del veicolo entro la scadenza del periodo tributario. Tale documentazione completa pertanto la domanda di rimborso; solamente a partire dalla data di consegna della suddetta dichiarazione decorrono i termini per il calcolo degli interessi di cui all’articolo 14.

Art. 12 (Domanda e documentazione)

(1) La domanda di rimborso, redatta su carta libera, deve essere presentata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del pagamento alla Provincia, anche per il tramite di uno degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) presenti sul territorio provinciale.

(2) Alla domanda vanno allegati:

  1. nel caso di domanda di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), fotocopia della ricevuta attestante il pagamento dovuto e originale oppure fotocopia della ricevuta attestante l'ulteriore versamento non dovuto del quale si chiede il rimborso;
  2. nel caso di domanda di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), fotocopia della ricevuta di pagamento;
  3. nel caso di domanda di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), originale oppure fotocopia della ricevuta attestante il versamento non dovuto;
  4. nel caso di domanda di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d), fotocopia della ricevuta di pagamento;
  5. fotocopia della carta di circolazione, qualora sia necessaria alla definizione della pratica di rimborso.

Art. 13 (Competenza – importo minimo rimborsabile)

(1) Sulla domanda di rimborso decide il Direttore della Ripartizione provinciale Finanze.

(2) Non sono rimborsabili le somme inferiori all'importo stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nonché i costi di esazione, salvo i casi per i quali trovi applicazione il principio della tutela dell'affidamento di cui all’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modifiche.

Art. 14 (Interessi)

(1) Sulle somme pagate e ritenute non dovute spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modifiche, a decorrere dalla data della domanda di rimborso.

Art. 15 (Ricorsi)

(1) In materia di ricorsi trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche.

Art. 16 (Affidamento a terzi)

(1) Gli adempimenti relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche, alla gestione e all’aggiornamento dell'archivio provinciale, al controllo di merito dei pagamenti, al rimborso, al recupero in via bonaria delle somme dovute dai contribuenti e all'irrogazione delle sanzioni possono essere affidati, in tutto o in parte, a soggetti terzi mediante l'istituto dell'avvalimento o con procedure a evidenza pubblica. A questo scopo va stipulata apposita convenzione.

(2) Ai fini dell'affidamento delle attività di cui al comma 1 a terzi, in possesso del requisito di onorabilità previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, si tiene conto dei seguenti aspetti:

  1. capacità finanziaria adeguata rispetto alle dimensioni dell'attività affidata;
  2. struttura organizzativa in grado di permettere il raggiungimento di definiti obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;
  3. possesso di adeguati strumenti informatici idonei anche al collegamento con l'archivio automobilistico provinciale;
  4. ubicazione, dimensione e stato dei locali da adibire allo svolgimento dell'attività;
  5. competenze tecniche e professionalità del personale addetto;
  6. disponibilità di strumenti informatici e telematici per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti riguardanti la gestione della tassa, in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente;
  7. garanzia dell'osservanza delle disposizioni di legge ed amministrative per la transizione all'euro.

(3) L'affidamento a terzi deve garantire il rispetto dell'articolo 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sia per quanto riguarda i rapporti con gli utenti che nella documentazione e nel materiale informativo riguardante la tassa.

Art. 17 (Garanzie)

(1) Per l'affidamento a terzi delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, può essere richiesta idonea garanzia.

Art. 18 (Norme transitorie e finali)

(1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, trova applicazione la vigente normativa in materia.

Art. 19 (Abrogazione)

(1) E’ abrogato il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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