(1) L'accertamento della tassa consiste nella verifica della rispondenza dell'importo versato a quello dovuto e del rispetto delle scadenze di pagamento, sulla base dei dati ricavati dall'archivio automobilistico provinciale.
(2) I competenti uffici provinciali o i soggetti terzi di cui all'articolo 16 accertano il regolare assolvimento della tassa.
(3) L'accertamento avviene entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.