(1) Gli adempimenti relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche, alla gestione e all’aggiornamento dell'archivio provinciale, al controllo di merito dei pagamenti, al rimborso, al recupero in via bonaria delle somme dovute dai contribuenti e all'irrogazione delle sanzioni possono essere affidati, in tutto o in parte, a soggetti terzi mediante l'istituto dell'avvalimento o con procedure a evidenza pubblica. A questo scopo va stipulata apposita convenzione.
(2) Ai fini dell'affidamento delle attività di cui al comma 1 a terzi, in possesso del requisito di onorabilità previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, si tiene conto dei seguenti aspetti:
(3) L'affidamento a terzi deve garantire il rispetto dell'articolo 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sia per quanto riguarda i rapporti con gli utenti che nella documentazione e nel materiale informativo riguardante la tassa.