(1) Sulla domanda di rimborso decide il Direttore della Ripartizione provinciale Finanze.
(2) Non sono rimborsabili le somme inferiori all'importo stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nonché i costi di esazione, salvo i casi per i quali trovi applicazione il principio della tutela dell'affidamento di cui all’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modifiche.