In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Decreto del Presidente della Provincia11 gennaio 2011 , n. 21)
Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio

1)
Pubblicato nel B.U. 8 febbraio 2011, n. 6.

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 (Finalità)    delibera sentenza

(1)  Il presente regolamento rende equo ed omogeneo il trattamento degli utenti a parità di condizioni economiche e di bisogno nell'accesso alle prestazioni pubbliche disciplinando, in attuazione dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17:

  1. il rilevamento dei dati per il calcolo della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni economiche o agevolazioni tariffarie;
  2. la composizione dei nuclei familiari da considerare;
  3. i livelli di valutazione della situazione economica in relazione alla natura delle diverse prestazioni;
  4. l’attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio del sistema di rilevamento della condizione economica. 2)
massimeDelibera 28 aprile 2015, n. 505 - Delibera n. 1015 del 27 giugno 2011 contenente misure attuative del Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 – modifica delle modalità di pagamento dei corrispettivi
massimeDelibera 27 giugno 2011, n. 1015 - Rilevamento unificato di reddito e patrimonio: misure attuative ai sensi degli articoli 3, 14, 16, 17, 32 e 33 del Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 (modificata con delibera n. 61 del 16.01.2012, delibera n. 339 del 04.03.2013, delibera n. 396 del 01.04.2014 e delibera n. 463 del 02.05.2017)
2)
Vedi anche l'art. 8, comma 2, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10.

Art. 2 (Principi della valutazione)

(1)  La valutazione della situazione economica per l’accesso alle prestazioni economiche o alle agevolazioni tariffarie è effettuata con riferimento al reddito, al patrimonio, nonché alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare. 2)

2)
Vedi anche l'art. 8, comma 2, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10.

Art. 3 (Rilevamento e gestione dati)    delibera sentenza

(1)  I dati relativi al reddito e al patrimonio sono rilevati individualmente. A tale fine la persona interessata è tenuta a rilasciare la “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, di seguito denominata DURP.

(2)  Il modulo DURP è approvato dalla Giunta provinciale, che può apportarvi gli aggiornamenti necessari a seguito delle modifiche in materia fiscale.

(3)  Ciascun settore d’intervento, per l’elaborazione delle proprie domande, ha accesso alle dichiarazioni e restituisce i dati relativi alle domande presentate.

(4)  Il trattamento dei dati avviene ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche.2)

massimeDelibera 15 aprile 2013, n. 554 - Rimborso di prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale (modificata con delibera n. 1216 del 14.10.2014) (vedi anche delibera n. 1036 del 26.09.2017)
2)
Vedi anche l'art. 8, comma 2, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10.

Art. 3/bis (Riferimenti temporali)

(1)  Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno si considerano le DURP relative al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre si considerano le DURP relative all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

(1/bis)  In deroga a quanto disposto al comma 1, per le domande presentate con riferimento all’anno scolastico si considerano in ogni caso le DURP relative all’anno precedente a quello di inizio dell’anno scolastico. 3)

(2)  Il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti del patrimonio stesso.  4) 5)

3)
L'art. 3/bis, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 aprile 2014, n. 10.
4)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10.
5)
L'art. 3/bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.

Art. 4 (Livelli di valutazione)

(1)  Ai fini della rilevazione e valutazione della situazione economica, si distinguono tre livelli per ciascuno dei quali sono individuati i nuclei familiari, i dati da rilevare e i principi di valutazione, in relazione alle finalità perseguite dalle relative prestazioni.

(2)  I dati rilevati con la DURP costituiscono la base per la determinazione della situazione economica in tutti i livelli e possono essere integrati con dati aggiuntivi a seconda dei diversi livelli.

(3)  Ciascun settore d’intervento stabilisce il livello di valutazione da utilizzare per le prestazioni di propria competenza, sulla base delle finalitá delle stesse.2)

2)
Vedi anche l'art. 8, comma 2, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10.

Art. 5 (Scala di equivalenza)

(1)  La composizione del nucleo familiare è valutata in base alla seguente scala di equivalenza:

 

-

una persona

1

-

due persone

1,57

-

tre persone

2,04

-

quattro persone

2,46

-

cinque persone

2,85

-

per ogni ulteriore persona

0,35

(1/bis)  Per le prestazioni di terzo livello, per ciascun componente minorenne del nucleo familiare per il quale il tribunale abbia disposto l’affido condiviso paritario il relativo valore nella scala di equivalenza è aumentato del valore di 0,35, in deroga a quanto previsto al comma 1. 6)

(2)  Qualora il nucleo familiare sia composto da una sola persona che vive da sola e non condivide le spese con altri, si aggiunge il valore di 0,2.

(3) Si aggiunge il valore di 0,2 anche qualora nel nucleo familiare considerato ai fini della prestazione vi siano uno o più figli/figlie minorenni ed entrambi i genitori o il genitore e il/la coniuge o il/la partner convivente oppure l’unico genitore presente abbiano svolto, nel periodo di riferimento della DURP, attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa, con un reddito considerato ai fini della DURP di importo non inferiore a 10.000,00 euro annui a persona. 7) 

6)
L'art. 5, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 31 maggio 2018, n. 15.  Vedi anche l'art. 4, comma 1, del D.P.P. 31 maggio 2018, n. 15.
7)
L'art. 5, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.

Art. 6 (Quota base)  

(1)  La “quota base” viene utilizzata quale base di calcolo nei casi previsti dal presente regolamento e da ulteriori norme di settore.

(2) La “quota base” mensile è fissata in euro 410,00. 8)

8)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 32.

Art. 7 (Fabbisogno)

(1)  Il fabbisogno annuale del nucleo familiare è pari al valore della quota base moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 5, comprensivo delle maggiorazioni, per dodici mesi.2)

2)
Vedi anche l'art. 8, comma 2, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10.

Art. 8 (Valore della situazione economica)   delibera sentenza

(1)  Il “valore della situazione economica” è la misura della condizione economica di ciascun nucleo familiare.

(2)  Ai fini della determinazione del “valore della situazione economica” si calcola la “situazione economica”, sommando:

  1. il reddito annuale di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, secondo quanto previsto al presente regolamento;
  2. il patrimonio del nucleo familiare, secondo quanto previsto nel presente regolamento e valutato ai sensi del regolamento stesso nonché delle discipline dei singoli settori di intervento. 9)

(3)  Il “valore della situazione economica” si calcola dividendo la “situazione economica” per il fabbisogno annuale del nucleo familiare.

(4)  Il “valore della situazione economica” assume valore zero in totale assenza di reddito e patrimonio, mentre assume un valore progressivamente crescente all’aumentare del reddito o del patrimonio, dove uno corrisponde al fabbisogno del nucleo familiare.

massimeDelibera 15 aprile 2013, n. 554 - Rimborso di prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale (modificata con delibera n. 1216 del 14.10.2014) (vedi anche delibera n. 1036 del 26.09.2017)
9)
La lettera b) dell'art. 8, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.

Art. 9 (Reddito equivalente)

(1)  Il reddito equivalente si calcola dividendo la “situazione economica” per il parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 5, comprensivo delle maggiorazioni.

Art. 10 (Calcolo)

(1)  I singoli settori d’intervento accertano la condizione economica degli interessati e le soglie per la concessione delle prestazioni economiche, applicando il calcolo previsto agli articoli 8 o 9.

CAPO II
PRIMO LIVELLO

Art. 11 (Prestazioni di primo livello)

(1)  Le prestazioni di primo livello sostengono la famiglia e la genitorialità, nonché la copertura di bisogni specifici di persone e famiglie.

Art. 12 (Nucleo familiare di base)   delibera sentenza

(1)  Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento, al fine dell’attribuzione delle prestazioni, si considerano i componenti del nucleo familiare di base

(2)  Per nucleo familiare di base si intende quello composto da:

  • a) l’utente, cioè la persona che è la principale beneficiaria della prestazione;
  • b) il/la coniuge dell’utente purché non legalmente separato/separata, o il/la partner dell’utente, solo qualora l’utente e il/la partner siano conviventi;
  • c) nel caso di utente minorenne, chi esercita la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, nonché l’eventuale coniuge o partner convivente della persona che esercita la potestà genitoriale; 10)
  • c/bis) nel caso di utente di età inferiore a 26 anni con un reddito considerato ai fini della DURP non superiore a 10.000,00 euro annui, i genitori o il genitore nonché l’eventuale coniuge o partner convivente del genitore stesso, qualora l’utente sia studente o con essi/esso convivente; 11)
  • d) nel caso in cui l’utente sia soggetto a carico ai fini IRPEF, la persona di cui lo stesso/la stessa è a carico nonché la sua/il suo coniuge o partner convivente;
  • e) le figlie e i figli minorenni legittimi o legittimati o naturali o adottivi di uno/una dei componenti sopra elencati, qualora con esso/essa conviventi;
  • e/bis) le figlie e i figli di età inferiore a 26 anni, con un reddito considerato ai fini della DURP non superiore a 10.000,00 euro annui, che siano studenti o conviventi con i genitori o il genitore; 12)
  • f) altre persone a carico IRPEF di uno/una dei componenti sopra elencati. 13)

(3)  Nel caso in cui la persona sia coniugata o abbia figli/figlie propri, essa costituisce comunque, assieme al coniuge/alla coniuge, oppure al partner/alla partner convivente, ai loro figli e alle altre persone a loro carico IRPEF, un distinto nucleo familiare.

(4) 14)

massimeDelibera 27 agosto 2019, n. 717 - Applicazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 2/2011 per la Ripartizione 40 - Diritto allo studio ai fini dell’assegnazione di borse di studio
10)
La lettera c) dell'art. 12, comma 2, è stata così modificata dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
11)
La lettera c/bis) dell'art. 12, comma 2, è stata inserita dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
12)
La lettera e/bis), dell 'art. 12, comma 2, è stata inserita dall'art. 4, comma 3, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
13)
L'art. 12, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P 15 aprile 2013, n. 10.
14)
L'art. 12, comma 4, è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10.

Art. 13 (Dati reddituali)

(1)  I dati rilevati sono quelli risultanti dalla dichiarazione presentata al fisco per il reddito relativo all`anno di riferimento della DURP e da altra documentazione relativa al medesimo periodo.

(2)  Fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, si considerano:

  • a) il reddito complessivo IRPEF dichiarato (come definito dal testo unico delle imposte sui redditi) o risultante dal modello CU (certificazione unica), ovvero da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti, decurtato della deduzione per l’abitazione principale, degli oneri fiscalmente deducibili e delle borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano in base alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Non vengono considerati gli arretrati relativi ad anni precedenti; 15) 16)
  • b) il reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto a tassazione sostitutiva, come nuove iniziative produttive, regime dei minimi e redditi diversi al netto della relativa imposta sostitutiva;
  • c) gli importi netti dei compensi per prestazioni di lavoro accessorio; 17) 18)
  • d) il reddito degli sportivi dilettanti soggetto ad imposizione fiscale;
  • e) il reddito dei venditori porta a porta;
  • e/bis) il reddito esente da imposizione fiscale di docenti, ricercatori e lavoratori che sono rientrati in Italia; 19) 20)
  • f) gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli, ancorché erogati a titolo di anticipazione ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche;
  • g) altri redditi da lavoro dipendente o lavoro autonomo esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta definitiva o ad imposta sostitutiva. 21)

(3)  Qualora future modifiche in materia fiscale lo rendessero necessario, gli elementi reddituali, patrimoniali e di riduzione del reddito da rilevare nella DURP, definiti nel presente decreto, potranno essere integrati nella dichiarazione DURP, sempre che tali elementi sostituiscano o corrispondano a quelli già previsti dal presente decreto. 22)

15)
La lettera a) dell'art. 13, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 aprile 2016, n. 13.
16)
Vedi anche l'art. 5 del D.P.P. 7 aprile 2016, n. 13.
17)
La lettera c) dell'art. 13, comma 2, è stata prima sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10, e poi dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 7. aprile 2016, n. 13.
18)
Vedi anche l'art. 5 del D.P.P. 7 aprile 2016, n. 13.
19)
La lettera e/bis) è stata inserita dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 7 aprile 2016, n. 13.
20)
Vedi anche l'art. 5 del D.P.P. 7 aprile 2016, n. 13.
21)
La lettera g) dell'art. 13, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10  e successivamente così sostituita dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 18. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
22)
L'art. 13, comma 3, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10.

Art. 14 (Redditi da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale, da partecipazione in società di persone ed equiparate e associazioni in partecipazione)     delibera sentenza

(1)  Salvo quanto previsto all’articolo 15, si considera il reddito dichiarato che, nel caso di società, è rapportato alla quota di partecipazione al reddito. L’importo dichiarato, sommato agli eventuali compensi percepiti dalla società, non deve in ogni caso essere inferiore alla retribuzione di un lavoratore dipendente qualificato/di una lavoratrice dipendente qualificata del settore di riferimento, fissata con contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria. La Giunta provinciale approva ogni due anni le retribuzioni medie da prendere in considerazione.

massimeDelibera 13 giugno 2023, n. 487 - Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): Aggiornamento del reddito da agricoltura e dei correttivi al reddito da lavoro autonomo dichiarato
massimeDelibera 10 aprile 2018, n. 331 - Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): aggiornamento del reddito da agricoltura e dei correttivi al reddito da lavoro autonomo dichiarato

Art. 15 (Reddito da agricoltura)    delibera sentenza

(1)  Al reddito dichiarato nella dichiarazione dei redditi si somma il reddito calcolato in misura forfetaria come segue:

  • a) allevamento (nel caso di più di cinque unità di bestiame adulto): € 45,00 mensili per unità di bestiame adulto;
  • b) frutticoltura e viticoltura: € 612,00 mensili per ettaro; 23)
  • b/bis) ortaggi e piccoli frutti: € 380,00 mensili per ettaro; 24)
  • b/ter) castagneti e cereali: € 150,00 mensili per ettaro; 25)
  • c) giardinaggio in pieno campo: € 500,00 mensili per ettaro;
  • d) giardinaggio in serra: € 5.000,00 mensili per ettaro;
  • e) coltivazione di prati e campi in assenza di proprio bestiame: € 30,00 mensili per ettaro;
  • f) silvicoltura: € 30,00 annuali per ogni metro cubo di ripresa; non si calcola la redditività dei primi 15 metri cubi.

(2)  Il reddito forfetario per l’allevamento, calcolato ai sensi del comma 1, viene ridotto del:

  1. 10 percento per le aziende che hanno tra 31 e 60 punti di svantaggio di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22 e successive modifiche;
  2. 20 percento per le aziende che hanno tra 61 e 100 punti di svantaggio;
  3. 30 percento per le aziende con almeno 101 punti di svantaggio.

(3)  Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati dalla Giunta provinciale ogni due anni.

(4)  Per i redditi ricavati dall’esercizio di attività connesse, di cui all’art. 2135 del codice civile, si considera l’importo del reddito dichiarato ai fini fiscali.

massimeDelibera 13 giugno 2023, n. 487 - Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): Aggiornamento del reddito da agricoltura e dei correttivi al reddito da lavoro autonomo dichiarato
massimeDelibera 10 aprile 2018, n. 331 - Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): aggiornamento del reddito da agricoltura e dei correttivi al reddito da lavoro autonomo dichiarato
23)
La lettera b) dell'art. 15, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 26 maggio 2023, n. 11 e trova applicazione dal 1° luglio 2023.
24)
La lettera b/bis) è stata inserita dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 26 maggio 2023, n. 11 e trova applicazione dal 1° luglio 2023.
25)
La lettera b/ter) è stata inserita dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 26 maggio 2023, n. 11 e trova applicazione dal 1° luglio 2023.

Art. 16 (Partecipazione in società di capitali)    delibera sentenza

(1)  Se la partecipazione agli utili prodotti è uguale o superiore al dieci percento si considerano i dividendi relativi alla partecipazione indicati nella dichiarazione dei redditi ovvero risultanti da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti. Se la partecipazione costituisce la principale fonte di reddito, l’importo dei dividendi, sommato agli eventuali compensi percepiti dalla società, non deve in ogni caso essere inferiore alla retribuzione di un lavoratore dipendente qualificato/una lavoratrice dipendente qualificata del settore di riferimento ai sensi dell’articolo 14.

massimeDelibera 13 giugno 2023, n. 487 - Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): Aggiornamento del reddito da agricoltura e dei correttivi al reddito da lavoro autonomo dichiarato
massimeDelibera 10 aprile 2018, n. 331 - Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): aggiornamento del reddito da agricoltura e dei correttivi al reddito da lavoro autonomo dichiarato

Art. 17 (Eccezioni)    delibera sentenza

(1)  In particolari situazioni di difficoltà della persona o dell’impresa, tali da compromettere la possibilità di produrre un reddito almeno pari a quello risultante dai correttivi di cui agli articoli 14, 15, e 16, si considera il reddito dichiarato. La Giunta provinciale definisce tali situazioni particolari, alle quali non si applicano i correttivi.

massimeDelibera 28 aprile 2015, n. 505 - Delibera n. 1015 del 27 giugno 2011 contenente misure attuative del Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 – modifica delle modalità di pagamento dei corrispettivi
massimeDelibera 27 giugno 2011, n. 1015 - Rilevamento unificato di reddito e patrimonio: misure attuative ai sensi degli articoli 3, 14, 16, 17, 32 e 33 del Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 (modificata con delibera n. 61 del 16.01.2012, delibera n. 339 del 04.03.2013, delibera n. 396 del 01.04.2014 e delibera n. 463 del 02.05.2017)

Art. 18 (Redditi percepiti in valuta estera)

(1)  Il reddito percepito in valuta estera, non risultante dalla dichiarazione dei redditi, è valutato sulla base del tasso di cambio medio dell’anno a cui il reddito si riferisce, rilevato dalla Banca d’Italia.

Art. 19 (Elementi di riduzione del reddito)

(1)  Dal reddito considerato vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo a cui il reddito si riferisce:

  • a) l’IRPEF e le relative addizionali, e l’IRAP dovuta come persona fisica, risultanti dalla dichiarazione dei redditi o dal modello CU o da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti; 26) 27)
  • b) l’importo delle spese mediche sostenute, risultante dalla dichiarazione dei redditi, al lordo della franchigia;
  • c) gli interessi sul mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale, fino all’ammontare massimo fiscalmente previsto dal testo unico delle imposte sui redditi per l’acquisto dell’abitazione principale, risultanti dalla dichiarazione dei redditi;
  • d) il canone di locazione dell’abitazione principale, risultante da contratto scritto registrato, al netto delle integrazioni pubbliche e nel limite massimo previsto alla lettera c);
  • d/bis) le spese per i canoni di leasing dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, risultanti dalla dichiarazione dei redditi, nel limite massimo previsto alla lettera c); 28)
  • f) gli assegni versati per il mantenimento dei figli.
26)
La lettera a) dell'art. 19, comma 1, è stata così modificata dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 7 aprile 2016, n. 13.
27)
Vedi anche l'art. 5 del D.P.P. 7 aprile 2016, n. 13.
28)
La lettera d/bis), dell Art. 19, comma 1, è stata inserita dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1 e 2, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. 

Art. 20 (Reddito da lavoro dipendente)

(1)  I redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati nella misura del 90 percento.

Art. 21 (Patrimonio)

(1)  Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari di seguito definiti.

(1/bis)  Il patrimonio è valutato nella misura del 20%. 29)

(2) 30)

29)
L'art. 21, comma 1/bis) è stato inserito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
30)
L'art. 21, comma 2, è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10.

Art. 22 (Patrimonio immobiliare)

(1)  Il patrimonio immobiliare è costituito da edifici e terreni siti sul territorio nazionale, nonché da edifici localizzati all’estero.

(2)  Il valore del patrimonio immobiliare è pari al valore catastale rivalutato, utilizzato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), anche nel caso in cui questi beni siano esenti da ICI; in mancanza del valore ai fini ICI si applicano le medesime modalità previste per il calcolo della base imponibile ICI per un bene analogo.

(3)  Il valore degli edifici localizzati all’estero è pari al valore convenzionale di € 550,00 a metro quadro netto; tale importo è aggiornato dalla Giunta provinciale ogni due anni, anche fissando valori diversi in relazione alle differenti aree geografiche.

(4)  Il valore dei beni gravati da usufrutto o da diritto di abitazione è ripartito tra il titolare del diritto reale di godimento e il nudo proprietario, in relazione alla durata del diritto ed all’età del soggetto beneficiario più giovane, nelle percentuali di seguito indicate:

 

Età del titolare del diritto reale di godimento (in anni)

Quota di patrimonio del nudo proprietario

da 0 a 20

5 %

da 21 a 40

10 %

da 41 a 50

15 %

da 51 a 56

20 %

da 57 a 63

25 %

da 64 a 69

30 %

da 70 a 75

35 %

da 76 a 82

40 %

da 83 a 92

45 %

oltre 93

50 %

31)

31)
L'art. 22, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10. La tabella dell'art. 22, comma 4, successivamente è stata così sostituita dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.

Art. 23 (Patrimonio immobiliare esente)

(1) Non sono considerati patrimonio un’unità immobiliare ad uso abitativo e due pertinenze per ciascun nucleo familiare, anche qualora si tratti di porzioni di immobili, fino ad un valore complessivo di 150.000,00 euro, determinato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22. 32)

(2) La diposizione di cui al comma 1 si applica agli immobili situati al di fuori della Provincia di Bolzano solo a condizione che gli stessi siano abitati dal proprietario/dalla proprietaria. Se la persona vive in un’unità immobiliare di sua proprietà, considerata esente ai sensi del comma 5, non può essere considerata esente ai sensi del comma 1 alcuna ulteriore unità immobiliare ad uso abitativo. 33)

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui la persona dichiarante non sia proprietario/proprietaria, bensì titolare di un diritto reale di godimento sul bene immobile. 34)

(4)  35)

(5)  Non sono altresì considerati patrimonio, i fabbricati e i terreni impiegati e indispensabili per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa agricola o commerciale da cui la persona ricava il proprio reddito. Per fabbricati impiegati nell’esercizio dell’impresa agricola s’intendono tutti gli immobili rurali di cui all’articolo 9 della legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche.

(6)  Non sono considerati patrimonio i beni immobili sottoposti a pignoramento o sequestro. 36) 37)

32)
L'art. 23, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.  Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
33)
L'art. 23, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 2, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
34)
L'art. 23, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 3, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
35)
L'art. 23, comma 4, è stato abrogato dall'art. 9, comma 4, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
36)
L'art. 23, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 7 aprile 2016, n. 13.
37)
Vedi anche l'art. 5 del D.P.P. 7 aprile 2016, n. 13.

Art. 24 (Patrimonio mobiliare)

(1)  Il patrimonio mobiliare (patrimonio finanziario) è costituito da:

  1. partecipazioni inferiori al 10 percento in società di capitali;
  2. depositi e conti correnti bancari e postali; 38)
  3. titoli di stato;
  4. obbligazioni;
  5. certificati di deposito;
  6. buoni fruttiferi ed assimilati;
  7. fondi comuni di investimento e simili;
  8. contratti di capitalizzazione;
  9. polizze di assicurazione con finalità finanziaria;
  10. contratti di assicurazione mista sulla vita, per i quali al momento della dichiarazione è esercitabile il diritto di riscatto.

(2)  Il patrimonio di cui al comma 1 è rilevato come segue:

  • a) le partecipazioni in società di capitale non quotate, in base alla percentuale di patrimonio netto della società posseduta, sulla base del bilancio approvato per l’anno di riferimento della DURP o, se non ancora approvato, relativo all’anno precedente;
  • b) le partecipazioni azionarie di società quotate in borsa o al mercato ristretto, i fondi comuni di investimento e simili e qualsiasi altro titolo quotato, al loro valore di mercato;
  • b/bis) depositi e conti correnti bancari e postali, al valore della giacenza media dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP. Qualora il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP risultasse inferiore al valore della giacenza media, a seguito dell’acquisto di immobili, o acquisto di altre componenti del patrimonio mobiliare di importo pari ad almeno 20.000,00 euro, si considera il valore del saldo al 31 dicembre; 39)
  • c) i titoli di stato, le obbligazioni, i certificati di deposito, i buoni fruttiferi e assimilati, e simili, al loro valore nominale; 40)
  • d) i contratti di capitalizzazione, le polizze di assicurazione con finalità finanziaria e i contratti di assicurazione mista sulla vita di cui alla lettera j) del comma 1, l’importo dei premi complessivamente versati, al netto degli eventuali riscatti.
38)
La lettera b) dell'art. 24, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
39)
La lettera b/bis) dell'art. 24, comma 2, è stata inserita dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
40)
La lettera c) dell'art. 24, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 10, comma 3, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.

Art. 25 (Patrimonio mobiliare esente)

(01)  Non sono considerati patrimonio mobiliare gli importi relativi a:

  1. indennità percepite a titolo di risarcimento di danni per invalidità permanente o morte, nei primi 4 anni dal percepimento;
  2. indennità percepite a titolo di risarcimento per danni a beni immobili di privati o a beni mobili e immobili aziendali indispensabili per lo svolgimento dell’attività, nei primi 3 anni dal percepimento. 41) 42)

(1) Il patrimonio mobiliare complessivamente superiore alla franchigia di 5.000,00 euro deve essere dichiarato per intero. Se pari o inferiore a tale importo non deve essere dichiarato. 43)

(2) Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento, i primi 100.000,00 euro di patrimonio mobiliare sono esenti. 44)

41)
L'art. 25, comma 01, è stato inserito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 7 aprile 2016, n. 13.
42)
Vedi anche l'art. 5 del D.P.P. 7 aprile 2016, n. 13.
43)
L'art. 25, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
44)
L'art. 25, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 2, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.

CAPO III
SECONDO LIVELLO

Art. 26 (Prestazioni di secondo livello)

(1)  Le prestazioni di secondo livello sostengono le famiglie nelle loro funzioni educative ed assistenziali, anche attraverso la concessione di agevolazioni nel pagamento delle tariffe dei servizi.

Art. 27 (Nucleo familiare ristretto)

(1)  Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento, al fine dell’attribuzione delle prestazioni economiche o delle agevolazioni tariffarie del secondo livello, si considerano i componenti del nucleo familiare ristretto.

(2)  Per nucleo familiare ristretto si intende quello composto da:

  1. l’utente;
  2. il coniuge/la coniuge dell’utente a meno che non sia legalmente separato o separata;
  3. il partner/la partner dell’utente, se convivente, che sia genitore dei figli/delle figlie dell’utente;
  4. i genitori dell’utente minorenne. Se gli stessi sono legalmente separati, si considera un solo genitore;
  5. altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare ristretto.

CAPO IV
TERZO LIVELLO

Art. 28 (Prestazioni di terzo livello)

(1) Le prestazioni di terzo livello consistono in prestazioni economiche sussidiarie rispetto a tutte le altre prestazioni cui il/la richiedente ha titolo e so¬stengono la famiglia nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n.13, e successive modifiche. 45)

45)
L'art. 28, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.

Art. 29 (Nucleo familiare di fatto)

(1)  Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento, al fine dell’attribuzione delle prestazioni economiche del terzo livello, si considerano i componenti del nucleo familiare di fatto.

(2)  Sono considerati componenti il nucleo familiare di fatto, oltre all’utente, le persone di seguito elencate, purché con esso/essa conviventi:

  1. il coniuge/la coniuge oppure il partner/la partner dell’utente;
  2. le figlie/i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi, anche naturali dell’utente o della persona di cui alla lettera a);
  3. i genitori naturali o gli adottanti e gli ascendenti prossimi anche naturali, dell’utente o della persona di cui alla lettera a);
  4. i generi e le nuore dell’utente o della persona di cui alla lettera a);
  5. il suocero e la suocera dell’utente o della persona di cui alla lettera a);
  6. i fratelli e le sorelle dell’utente e della persona di cui alla lettera a);
  7. il coniuge/la coniuge, il partner/la partner, gli/le ascendenti e discendenti di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto, diverso dall’utente; 46)
  8. altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto.

(3) Nel caso in cui un componente di cui al comma 2, lettera b), sia maggiorenne e viva con uno o più figli/figlie minorenni all’interno del nucleo di cui al comma 1, esso costituisce comunque, assieme al coniuge/alla coniuge o al partner/alla partner convivente, ai loro figli/alle loro figlie e alle altre persone a loro carico ai fini IRPEF, un distinto nucleo familiare di fatto. Le persone, che ai sensi del presente comma, non rientrano nel nucleo familiare di fatto, costituiscono nucleo familiare collegato, se rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 30, comma 2.  47)

(4)  Per utente si intende chi, in prima persona, è tenuto ad occuparsi delle esigenze economiche e sociali del nucleo familiare in relazione alla prestazione richiesta o che presenta in misura maggiore i requisiti a tal fine necessari.

46)
La lettera g) dell'art. 29, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 31 maggio 2018, n. 15. Vedi anche l'art. 4, comma 1, del D.P.P. 31 maggio 2018, n. 15.
47)
L'art. 29, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19, e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 31 maggio 2018, n. 15. Vedi anche l'art. 4, comma 1, del D.P.P. 31 magio 2018, n. 15.

CAPO V
NUCLEO FAMILIARE COLLEGATO

Art. 30 (Nucleo familiare collegato)

(1)  Per le prestazioni per le quali i singoli settori prevedono la partecipazione del nucleo familiare collegato, l’attribuzione di vantaggi economici da parte dell’ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei nuclei familiari collegati.

(2)  Per nuclei familiari collegati si intendono, separatamente, quelli composti dai seguenti soggetti, qualora non già componenti il nucleo familiare considerato per la specifica prestazione:

  1. i figli/le figlie dell’utente, legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e le persone a loro carico ai fini IRPEF;
  2. i genitori dell’utente, e le persone a loro carico ai fini IRPEF.

(3)  I nuclei familiari collegati sono tenuti alle prestazioni nell’ordine indicato al comma 2.

Art. 31 (Rilevamento)

(1) Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento, per i nuclei familiari collegati i dati relativi al reddito, quelli portati a riduzione del reddito e i dati relativi al patrimonio sono rilevati secondo le disposizioni che regolano il primo livello. 48)

48)
L'art. 31, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 31 maggio 2018, n. 15. Vedi anche l'art. 4, comma 1, del D.P.P. 31 maggio 2018, n. 15.

CAPO VI
PROCEDIMENTO

Art. 32 (Dichiarazione)

(1)  La DURP è presentata presso gli uffici e i centri individuati dalla Giunta provinciale.

(2)  La persona dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati, intercorsa successivamente alla data di rilascio della DURP.

(3)  La persona dichiarante è tenuta a comunicare anche gli eventuali errori accertati nella DURP. Restano ferme le conseguenze legate alla indebita percezione di prestazioni.

(4)  Le modifiche apportate ai sensi dei commi 2 e 3, e le modifiche apportate d’ufficio sono comunicate alla persona dichiarante e ai settori d’intervento interessati.

(5)  La persona dichiarante conferma altresì di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione può eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti con la DURP, compresi eventuali controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. A tal fine essa è tenuta a specificare i dati identificativi degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare dichiarato.

Art. 33 (Nucleo di coordinamento)

(1)  Presso l’Amministrazione provinciale opera un nucleo centrale di coordinamento che svolge la funzione di amministrazione, indirizzo e monitoraggio del sistema.

Art. 34 (Controlli)

(1)  Il controllo delle DURP è svolto solo sulle dichiarazioni collegate ad almeno una domanda con esito positivo.

(2)  Il controllo avviene ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 35 (Entrata in vigore)

(1)  Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2011.

(2)  La Giunta provinciale determina i tempi e le modalità di accesso dei singoli settori d’intervento al sistema unificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActiona) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26
ActionActionc) Legge provinciale19 marzo 1991, n. 6
ActionActiond) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2010 , n. 39
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia11 gennaio 2011 , n. 2
ActionActionNORME GENERALI
ActionActionPRIMO LIVELLO
ActionActionSECONDO LIVELLO
ActionActionTERZO LIVELLO
ActionActionNUCLEO FAMILIARE COLLEGATO
ActionActionPROCEDIMENTO
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2013, n. 10
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13
ActionActionl) Legge provinciale 4 maggio 2016, n. 9
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2016, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 18 maggio 2017, n. 19
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2018, n. 15
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2019, n. 6
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2019, n. 7
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2021, n. 15
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2022, n. 9
ActionActionu) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2022, n. 23
ActionActionv) Decreto del Presidente della Provincia 6 dicembre 2022, n. 28
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 26 maggio 2023, n. 11
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico