(1) Gli utenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), sono esonerati dal pagamento del canone di concessione e dal deposito della cauzione.
(2) Le emittenti radiofoniche e televisive private che hanno stipulato con la Provincia o con l'Agenzia un contratto per la collaborazione nell’ambito del sistema di protezione civile per l’informazione alla popolazione pagano il 20 per cento del canone di concessione. 12)