(1) La concessione viene rilasciata tramite la stipulazione di un contratto di concessione tra la Provincia e l’utente. Il contratto di concessione ha una durata di sei anni.
(2) Per la Provincia il o la Presidente della Provincia è autorizzato o autorizzata a sottoscrivere, modificare o risolvere il contratto di concessione.
(3) Nel contratto di concessione sono stabiliti anche gli obblighi del concessionario. L'Agenzia può inoltre stabilire in un disciplinare degli oneri integrativi, quali le modalità per l’accesso ai siti radioripetitori, per l’utilizzo delle infrastrutture elettriche, gli oneri per la sicurezza del lavoro e simili. 9)
(4) Il disciplinare è richiamato nel contratto di concessione e può essere stabilito e modificato dall'Agenzia, senza che necessiti il consenso del concessionario. Il disciplinare e le eventuali modifiche vengono portati a conoscenza del concessionario. 10)
(5) L’impianto radio non può essere attivato se non è stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7/bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche. 11)
(6) Tutte le spese, imposte e tasse, conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione, sono a carico del concessionario.