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e) Decreto del Presidente della Provincia27 settembre 2010 , n. 311)
Regolamento sull'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia

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1)
Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 2010, n. 49.

Art. 10 (Risoluzione anticipata o scadenza del contratto di concessione)

(1)  Rispettando un termine di preavviso di sei mesi, entrambe le parti contraenti possono recedere in ogni momento dal contratto di concessione inviando una corrispondente lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se entrambe le parti contraenti sono d’accordo, il contratto di concessione può essere sciolto anche senza preavviso e con effetto immediato.

(2)  Nel caso che non vengano rispettate le disposizioni essenziali del contratto di concessione o del disciplinare, nel caso di disturbi al regolare funzionamento della rete radiocomunicazioni provinciale o per altri motivi di interesse pubblico, la Provincia può sciogliere il contratto di concessione senza preavviso e con effetto immediato e chiedere eventualmente il risarcimento del danno.

(3)  Se il contratto di concessione è scaduto o viene risolto anticipatamente, il concessionario deve rimuovere entro il termine indicato dall'Agenzia  il proprio impianto radio dal sito radioripetitore. Nel caso di inosservanza di quest’obbligo si procede d’ufficio e le relative spese sono a carico del concessionario. 15)

(4)  Una risoluzione anticipata del contratto di concessione non dà in nessun caso diritto ad una qualsiasi indennità o ad un risarcimento del danno.

15)
L'art. 10, comma 3, è stato così modificato dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 2 agosto 2016, n. 24.
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