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l) Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010 , n. 151)
Regolamento d'esecuzione concernente le modalità di svolgimento dei corsi ed esami teorico-pratici ai fini dell'iscrizione negli elenchi provinciali dei conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali e di macchine movimento terra

1)

Pubblicato nel B.U. 13 aprile 2010, n. 15.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina, in esecuzione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, di seguito denominata legge, i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi ed esami teorico-pratici ai fini dell’iscrizione nell’elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali e nell’elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di macchine movimento terra.

Art. 2 (Iscrizione nell’elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di gru edili e industriali)

(1) Il corso teorico-pratico per il conseguimento dell’attestato d’iscrizione nell’elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali verte sui seguenti argomenti:

  1. responsabilità civile e penale del conduttore o della conduttrice di gru;
  2. normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
  3. verifiche periodiche di sicurezza e soggetti abilitati alle verifiche;
  4. nozioni elementari di matematica e fisica, calcolo del volume, peso specifico dei materiali;
  5. tecnologia di base e installazione delle gru edili ed industriali;
  6. esercizio delle gru edili ed industriali, distanza dalle linee elettriche aeree, ostacoli;
  7. accesso ai punti pericolosi delle gru edili e industriali;
  8. elementi costitutivi e dispositivi di sicurezza delle gru edili e industriali;
  9. verifica delle funi e delle catene;
  10. imbracatura corretta dei carichi;
  11. segnaletica di sicurezza;
  12. nozioni di base sui limiti di legge previsti per le emissioni rumorose;
  13. caratteristiche ed uso dei dispositivi di protezione individuale.

(2) L’esame teorico-pratico per il conseguimento dell’attestato d’iscrizione nell’elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali è articolato nelle seguenti prove:

  1. una prova teorica, consistente nella compilazione di un questionario a risposta multipla. La prova è superata con almeno il 70 per cento di risposte esatte. Chi non consegue il punteggio minimo del 70 per cento è sottoposto a un colloquio di accertamento della preparazione dinanzi ad una apposita commissione. Se l’esito del colloquio è positivo, i candidati o le candidate sono ammessi alla prova pratica;
  2. una prova pratica, da svolgere alla guida di una gru edile o industriale.

Art. 3 (Iscrizione nell’elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di macchine movimento terra)

(1) Il corso teorico-pratico per il conseguimento dell’attestato d’iscrizione nell’elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di macchine movimento terra verte sui seguenti argomenti:

  1. responsabilità civile e penale del conduttore o della conduttrice;
  2. normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
  3. tipologie e caratteristiche delle macchine movimento terra;
  4. nozioni elementari di matematica e fisica, calcolo del volume, peso specifico dei materiali;
  5. modalità di traino, trasporto, stazionamento del mezzo;
  6. controllo preventivo della zona di lavoro, corretta esecuzione delle manovre di scavo, livellamento, formazione di scarpate, carico del materiale su autocarri;
  7. distanza di sicurezza da linee elettriche, tubazioni, condutture di gas e acqua, cavi interrati e simili;
  8. circuiti idraulici ad alta pressione;
  9. rifornimento e corretta manutenzione periodica del mezzo;
  10. lavori in presenza di acqua, terreni soffici, discariche, fronti di scavo e simili;
  11. cautele e precauzioni contro il ribaltamento del mezzo, cabine di sicurezza “Rops-Fops”;
  12. segnaletica di sicurezza;
  13. misure di prevenzione da osservare durante le demolizioni di manufatti;
  14. nozioni di base sui limiti di legge previsti per le emissioni rumorose;
  15. caratteristiche ed uso dei dispositivi di protezione individuale.

(2) L’esame teorico-pratico per il conseguimento dell’attestato d’iscrizione nell’elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di macchine movimento terra è articolato nelle seguenti prove:

  1. una prova teorica, consistente nella compilazione di un questionario a risposta multipla. La prova è superata con almeno il 70 per cento di risposte esatte. Chi non consegue il punteggio minimo del 70 per cento è sottoposto ad un colloquio di accertamento della preparazione dinanzi ad un’apposita commissione. Se l’esito del colloquio è positivo, i candidati o le candidate sono ammessi alla prova pratica;
  2. una prova pratica, consistente nella corretta esecuzione di alcune delle seguenti operazioni e manovre con un mezzo meccanico:
    1) carico e scarico del mezzo meccanico dal carrellone di trasporto o altro mezzo di trasporto;
    2) corretta imbracatura del mezzo meccanico sul carrellone di trasporto;
    3) caricamento corretto del cassone di un autocarro con materiale (p.es. Ghiaia);
    4) corretta esecuzione di una scarpata di scavo;
    5) operazioni di controllo prima della messa in moto del mezzo;
    6) stazionamento del mezzo;
    7) conduzione dell'automezzo, con marcia avanti e retromarcia, entro un tragitto geometricamente delimitato.

Art. 4 (Riconoscimento di corsi teorico-pratici equivalenti)

(1) Sono ammessi all’esame teorico-pratico anche i candidati o le candidate in possesso dell'attestazione comprovante la frequenza di un corso teorico-pratico sulla conduzione di gru edili ed industriali o di macchine movimento terra, della durata di almeno dieci ore da 60 minuti ed il cui programma corrisponda agli argomenti indicati rispettivamente nell’articolo 2, comma 1, e nell’articolo 3, comma 1.

(2) La durata necessaria per lo svolgimento dell’esame teorico-pratico non è computata nel monte ore totale del corso teorico-pratico equivalente.

(3) I corsi di cui al comma 1 devono essere organizzati dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1.

(4) I candidati o le candidate provvisti dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 4, della legge devono dimostrare, mediante dichiarazione del datore di lavoro oppure dichiarazione sostitutiva, di aver compiuto il tirocinio pratico di cui all’articolo 25, comma 4, lettera b), della legge, della durata non inferiore ai tre mesi, sotto la guida di una persona esperta.

Art. 5 (Disposizioni generali sullo svolgimento dei corsi)

(1) I corsi teorico-pratici di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 3, comma 1, possono essere organizzati esclusivamente da soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento previsto dalla normativa statale vigente.

(2) Le docenze sono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione e sicurezza sul lavoro.

(3) Il soggetto formatore indica il nominativo della persona responsabile del corso, la quale provvede alla verifica dei requisiti previsti dalla legge e garantisce la corretta tenuta del registro delle presenze.

(4) La formazione specifica dei corsi di preparazione all’esame per l’abilitazione alla conduzione di gru e di macchine movimento terra non è sostitutiva di quella obbligatoria comunque spettante a tutti i lavoratori ai sensi della normativa statale vigente.

Art. 6 (Disposizioni generali sullo svolgimento dell’esame)

(1) L’esame è svolto da una commissione, presieduta dalla persona responsabile del corso e composta da almeno due docenti esperti del settore, di cui uno o una con il compito di redigere il verbale.

(2) Nei corsi istituiti, autorizzati o finanziati in tutto o in parte dalla Provincia autonoma di Bolzano, la persona che funge da presidente della commissione è nominata dalla ripartizione provinciale competente per l'istituzione, l'autorizzazione o il finanziamento del corso.

(3) La commissione formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e trasmette il verbale, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, all’ufficio provinciale competente, che provvede d’ufficio all’iscrizione nel relativo elenco provinciale.

(4) L'assessore o l’assessora provinciale competente in materia di sicurezza del lavoro rilascia ai candidati o alle candidate che hanno superato le prove d'esame un attestato d’iscrizione nel relativo elenco provinciale.

Art. 8 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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