(1) Il gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione effettua, in attuazione dell'articolo 56, comma 6, della legge provinciale, il controllo degli scarichi di acque reflue e delle immissioni di acque meteoriche inquinate e sistematicamente inquinate nella rete fognaria.
(2) Entro un anno dall'istituzione del Servizio integrato di fognatura e depurazione, il gestore si dota di un adeguato servizio di controllo e comunica tempestivamente all'Agenzia le informazioni relative all'organizzazione ed alle modalità operative del servizio, i nominativi e le qualifiche professionali sia del personale incaricato delle funzioni di controllo che del personale del laboratorio di analisi, in cui vengono svolte le analisi. Tali analisi sono sottoscritte da personale qualificato, iscritto ad un albo professionale. Il personale incaricato dal gestore di effettuare il controllo partecipa ai corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dall'Agenzia.
(3) Nei casi di riscontro di irregolarità o superamenti dei valori limite di emissione, il gestore del servizio prescrive immediatamente al titolare dello scarico un termine congruo entro il quale devono essere eliminate le irregolarità.
(4) Il gestore, scaduto il termine assegnato, verifica l'esecuzione delle prescrizioni impartite da parte del titolare dello scarico e, in caso di inadempimento, segnala immediatamente il fatto all'Agenzia, inviando una relazione dettagliata.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.