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d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 53 (Corsi d'acqua)  

(1)  In attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d'uso per i corsi d’acqua, le sponde e le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua.

(2)  I corsi d’acqua e le sponde dei corsi d'acqua, comprensive della loro vegetazione, sono oggetto di tutela. In tali aree sono ammesse solo le attività e gli interventi necessari per la sicurezza idraulica del corso d'acqua, per le prese e le restituzioni d'acqua e i miglioramenti ambientali.

(3)  Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente, favorendone lo sviluppo naturale, a tutela della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua. Gli ontaneti, i boschi ripariali e i canneti esistenti lungo i corsi d'acqua, che si estendono anche oltre la fascia di protezione, non possono essere ridotti.

(4)  Nelle fasce di protezione lungo i corsi d'acqua sono vietati:

  1. la modifica della destinazione urbanistica;
  2. la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d’acqua;
  3. lo stoccaggio e il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
  4. l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
  5. l'apertura di torbiere;
  6. l'apertura di cave;
  7. la realizzazione di nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri animali.

(5)  Nel caso di miglioramenti ambientali è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 4, previo parere dell'Agenzia. 19)

(6)  In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere e dell'Agenzia. 20)

(7)  Per raggiungere gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela delle acque individua corsi d'acqua o tratti di essi per i quali è necessaria l'istituzione di nuove fasce di protezione con vegetazione tipica di quel determinato ambiente acquatico. 21)

19)
L'art. 53, comma 5 è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 13.
20)
L'art. 53, comma 6 è stato così modificato dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 13.
21)
L'art. 53 del capo VI è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.
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