(1) In attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d'uso per i corsi d’acqua, le sponde e le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua.
(2) I corsi d’acqua e le sponde dei corsi d'acqua, comprensive della loro vegetazione, sono oggetto di tutela. In tali aree sono ammesse solo le attività e gli interventi necessari per la sicurezza idraulica del corso d'acqua, per le prese e le restituzioni d'acqua e i miglioramenti ambientali.
(3) Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente, favorendone lo sviluppo naturale, a tutela della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua. Gli ontaneti, i boschi ripariali e i canneti esistenti lungo i corsi d'acqua, che si estendono anche oltre la fascia di protezione, non possono essere ridotti.
(4) Nelle fasce di protezione lungo i corsi d'acqua sono vietati:
- la modifica della destinazione urbanistica;
- la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d’acqua;
- lo stoccaggio e il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
- l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- l'apertura di torbiere;
- l'apertura di cave;
- la realizzazione di nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri animali.
(5) Nel caso di miglioramenti ambientali è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 4, previo parere dell'Agenzia. 19)
(6) In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere e dell'Agenzia. 20)
(7) Per raggiungere gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela delle acque individua corsi d'acqua o tratti di essi per i quali è necessaria l'istituzione di nuove fasce di protezione con vegetazione tipica di quel determinato ambiente acquatico. 21)