(1) A parità di condizioni sono preferiti gli impianti di trattamento atti a migliorare le caratteristiche degli effluenti e a consentire il recupero energetico. Sono vietati i trattamenti che comportano l'addizione di sostanze potenzialmente dannose per il terreno, le colture, gli animali e l'uomo a causa della loro natura o concentrazione.
(2) Il compostaggio diretto sul suolo senza impermeabilizzazione è consentito nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19.
(3) Presso gli impianti di trattamento anaerobico degli effluenti di allevamento, quali gli impianti a biogas, è ammesso, previa autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, anche il cotrattamento di rifiuti organici e sottoprodotti nel rispetto delle seguenti condizioni:
- possono essere utilizzati esclusivamente rifiuti organici e sottoprodotti della lavorazione del latte prodotti nel territorio della provincia di Bolzano oppure sottoprodotti vegetali che soddisfano i requisiti di cui al decreto ministeriale 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251;
- la quantità massima di rifiuti organici e sottoprodotti immessi che non provengono dalle superfici di produzione dell'azienda non può superare il 20% della quantità totale annua trattata;
- con l'aggiunta di rifiuti organici o sottoprodotti non può essere superato il carico di azoto di cui all'articolo 16, comma 1, stabilendo che 15 t di rifiuti organici o sottoprodotti corrispondono a 85 kg di azoto (1 UBA). 9)
(4) I materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti di cui al comma 3 sono equiparati agli effluenti di allevamento.
(5) Gli impianti di trattamento con una capacità superiore a 200 UBA sono soggetti ad approvazione ed autorizzazione all'esercizio da parte dell'Agenzia, applicando le procedure di cui agli articoli 38 e 39 della legge provinciale. Gli impianti che prevedono anche il cotrattamento di rifiuti organici sono soggetti anche ad approvazione ed autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.
(6) Gli impianti di compostaggio e quelli di trattamento anaerobico di effluenti di allevamento non conformi alle disposizioni del presente articolo vengono adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.