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d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 18 (Depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento)

(1)  Le modalità di stoccaggio sono finalizzate a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti di allevamento, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione.

(2)  Per lo stoccaggio dei letami sono realizzate apposite platee impermeabili, munite di idoneo muro perimetrale avente un'altezza minima di un metro, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per l'asportazione del materiale; in caso di necessità l'accesso va munito di idoneo sistema di chiusura che impedisca la fuoriuscita di letame. Tale struttura in seguito viene denominata platea di stoccaggio per il letame. La platea ha una pendenza non inferiore al 2 %, in modo da rendere possibile la raccolta e il convogliamento dei liquidi di sgrondo in apposite vasche di stoccaggio. Le vasche di stoccaggio per i liquami ed il liquiletame sono realizzate a perfetta tenuta e di norma, per aziende con oltre 50 UBA, è previsto il frazionamento del volume di stoccaggio delle vasche di nuova costruzione in almeno due comparti.

(3)  Il dimensionamento dei depositi di stoccaggio tiene conto della tipologia e delle condizioni climatiche del luogo, assicurando in ogni caso una capacità di stoccaggio per un periodo di almeno sei mesi, fatta eccezione per le stalle ad uso stagionale, quali le malghe, per le quali tale capacità è coincidente al periodo di utilizzo. Per gli effluenti di allevamento, che vengano conferiti ad un impianto di trattamento interaziendale, presso l'azienda stessa è assicurato un volume di stoccaggio per un periodo di almeno due mesi.

(4)  Gli allevamenti con più di 3 UBA sono dotati dei depositi di stoccaggio di cui al comma 2, che hanno le seguenti capacità minime:

  1. bovini e suini:
    1. letame:
      1.1. nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 6 m3/UBA;
      1.2. platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 3 m2/UBA o un volume pari a 4,5 m3/UBA;
    2. liquame:
      2.1. nuove vasche di stoccaggio: un volume pari a 5 m3/UBA;
      2.2. vasche di stoccaggio esistenti: un volume pari a 3 m3/UBA;
    3. liquiletame:
      3.1. nuove vasche di stoccaggio: un volume pari a 12 m3/UBA;
      3.2. vasche di stoccaggio esistenti: un volume pari a 9 m3/UBA;
  2. ovini, caprini, lama, alpaca, jak, zebù e avicoli:
    1. letame:
      1.1. per l’allevamento su lettiera permanente non è richiesto alcun deposito di stoccaggio;
      1.2. per altri tipi di allevamento: una platea di stoccaggio per il letame con una superficie pari a 1 m2/UBA o un volume pari a 1,5 m3/UBA;
    2. liquame:
      2.1. vasche di stoccaggio: un volume pari a 1 m3/UBA; tali vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per il letame è coperta;
  3. cavalli, asini, muli e pony:
    1. letame:
      1.1. nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 4 m3/UBA;
      1.2. platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 2 m2/UBA o un volume pari a 3 m3/UBA;
    2. liquame:
      2.1. vasche di stoccaggio: un volume pari a 0,5 m3/UBA; tali vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per il letame è coperta;
  4. in caso di bestiame allevato in modo estensivo e tenuto tutto l’anno all’aperto, non sono necessari depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento 7)

(5) Gli allevamenti con un numero di UBA pari o inferiore a 3 adottano misure idonee ad evitare il deflusso diretto di liquame/liquiletame o liquidi di sgrondo verso acque superficiali o in rete fognaria. 8)

(6)  Il titolare dell'allevamento che, in considerazione del particolare metodo di allevamento o di trattamento degli effluenti di allevamento, intende realizzare un deposito per lo stoccaggio con dimensioni inferiori a quelle indicate ai commi 3 e 4, predispone il relativo progetto con cui giustifica la scelta tecnica e dimostra il rispetto di quanto stabilito ai commi 2 e 3. In questi casi è richiesto il preventivo parere vincolante dell'Agenzia.

(7)  Per il bestiame tenuto in modo intensivo stabilmente all'aperto entro recinti chiusi, valgono le seguenti prescrizioni:

  1. vanno adottati idonei interventi atti ad evitare il deflusso diretto di liquami verso acque superficiali;
  2. va mantenuta una distanza di almeno 10 m dalle acque superficiali;
  3. non possono essere ubicati in corrispondenza delle direttrici di deflusso concentrato di acqua di scioglimento della neve;
  4. il terreno non può essere bagnato per natura;
  5. il letame va raccolto periodicamente e depositato in idonee platee di stoccaggio.

(8)  È vietato lo stoccaggio, anche solo temporaneo, di effluenti di allevamento in zone boschive.

(9)  È vietato lo scarico di liquami e di liquiletame di origine zootecnica nella rete fognaria.

(10)  Gli allevamenti non conformi alle disposizioni del presente articolo vengono adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nei casi in cui l'adeguamento dei depositi per lo stoccaggio dei letami esistenti alle capacità minime di cui ai commi 3 e 4 è tecnicamente di notevole difficoltà o economicamente particolarmente gravoso, il comune può concedere, in casi motivati, una deroga. Va garantita in ogni caso una capacità di deposito di almeno due mesi.

7)
L'art. 18, comma 4, capo II è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 gennaio 2016, n. 2, e successivamente dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.
8)
L'art. 18, comma 5, capo II è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 gennaio 2016, n. 2.
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