(1) L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed il loro utilizzo è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:
(2) La distribuzione dei fertilizzanti è effettuata in funzione del reale fabbisogno della coltura e nei periodi idonei, privilegiando gli effluenti di allevamento. Le somministrazioni elevate vanno frazionate secondo le regole della buona pratica agricola. È praticabile l'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, solo se viene garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea o colture intercalari o colture di copertura.
(3) L'applicazione di fertilizzanti su terreni agricoli in pendenza ripida è eseguita in modo da evitare il ruscellamento verso acque superficiali. Tale pericolo sussiste soprattutto in caso di applicazione di liquame o liquiletame su terreni seminativi con pendenza verso il corso d'acqua superiore al 20 %.