(1) Il presente capo stabilisce, in attuazione dell'articolo 44 della legge provinciale, i criteri e le norme tecniche per l'esercizio delle attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e delle operazioni di stoccaggio, approntamento e spargimento di pesticidi ed erbicidi, al fine di ridurre o limitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.
(2) L'attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti è esclusa dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ad eccezione dei fanghi di depurazione.
(3) Resta fermo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela delle acque, relativamente alle aree sensibili ed alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, nonché dal titolo II della legge provinciale concernente la disciplina delle aree di tutela dell'acqua potabile.