(1) Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, svolgono la formazione specialistica beneficiando delle relative misure di sostegno, possono partecipare alle procedure di selezione previste dall'articolo 8, comma 3.
(2) Fino all’implementazione del nuovo modello di formazione medica specialistica, i dirigenti sanitari che per urgenti e improrogabili esigenze di servizio prestano servizio a tempo determinato e sono accompagnati da tutor, possono essere considerati medici in formazione specialistica. 8)