In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 281)
Abilitazione alla conduzione di impianti termici

1)

Pubblicato nel Supplemento n. 2 al B.U. 9 settembre 2008, n. 37.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l'abilitazione del personale alla conduzione di impianti termici di cui all'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18.

(2) Le qualifiche di persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile.

Art. 2 (Patentino di abilitazione)

(1) Chi intende condurre un impianto termico con una potenzialità superiore a 232 kW deve aver conseguito il relativo patentino di abilitazione.

(2) Il patentino di abilitazione di cui all'allegato B è rilasciato dal Presidente della Provincia a:

  • a)  chi ha frequentato il corso per conduttore di impianti termici, ha superato l' esame di idoneità di cui all'articolo 4 ed è in possesso del relativo certificato;
  • b)  coloro che sono in possesso di certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la conduzione dei generatori di vapore rilasciato dai competenti organi statali o provinciali.

Art. 3 (Corsi per conduttori di impianti termici)

(1) I corsi per conduttori di impianti termici sono organizzati dalle ripartizioni provinciali per la formazione professionale competenti per gruppo linguistico, secondo i programmi didattici di cui all'allegato A. La durata complessiva dei corsi non deve essere inferiore alle 100 ore.

(2) Ai corsi sono ammessi coloro che hanno compiuto il 18° anno di età ed hanno assolto l'obbligo scolastico.

Art. 4 (Esame di idoneità)

(1) I partecipanti al corso che hanno frequentato il corso di cui all'articolo 3 per almeno l'80 per cento della sua durata complessiva, sono ammessi a sostenere una prova d'esame finale di contenuto teorico-pratico.

Art. 5 (Commissione d'esame)

(1) La Giunta provinciale nomina la commissione d'esame composta:

  • a)  dal Comandante del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco o da altro funzionario da questo delegato, con funzione di presidente;
  • b)  da un insegnante del corso, designato dall' Assessore alla formazione professionale competente per gruppo linguistico;
  • c)  da un esperto in materia di impianti termici designato dall' Assessore alla tutela dell'ambiente.

(2) Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della ripartizione per la formazione professionale competente per gruppo linguistico.

Art. 6 (Revoca)

1 Il Presidente della Provincia, su segnalazione degli organi di vigilanza e su proposta dell'Assessore competente alla tutela dell'ambiente, può disporre che i titolari del patentino di abilitazione siano sottoposti a visita medica o a nuovo esame di idoneità in caso di dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti psico-fisici o di idoneità in genere.

(2) Qualora, in base ai risultati delle verifiche di cui all'articolo 1, venissero confermati i dubbi segnalati, il Presidente della Provincia revoca il patentino.

(3) La revoca del patentino comporta la cancellazione d'ufficio dal registro di cui all'articolo 8, comma 5, della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18.

(4) In caso di patentino rilasciato dagli organi statali competenti, qualora all'interessato, a seguito di visita medica o di nuovo esame di idoneità di cui al primo comma, non vengano riscontrati i prescritti requisiti fisici e psichici o di idoneità in genere, il Presidente della Provincia cancella il relativo nominativo dal registro di cui al comma precedente e segnala tali fatti all'organo che aveva rilasciato il patentino.

(5) Mantengono la loro piena validità i patentini rilasciati in base alle norme previgenti in materia.

Art. 7 (Abrogazioni)

(1) L'articolo 16 del Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A (articolo 3)

PROGRAMMA DIDATTICO DEI CORSI PER L'ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI

  • -  Richiami sulle nozioni elementari di peso, misura, volume e peso specifico;
  • -  Nozioni su calore, temperatura, calorie e calore specifico, termometri;
  • -  Produzione del vapore, vapore saturo secco, vapore saturo umido;
  • -  Nozioni su forza e pressioni;
  • -  Manometri e barometri;
  • -  Nozioni sui combustibili: combustione, fenomeno della combustione, la funzione dell' aria, accensione del fuoco, condotta del fuoco, funzione del camino, produzione di fuliggine e nerofumo, spegnimento del fuoco;
  • -  Cenni sui bruciatori e sulle griglie;
  • -  Cenni sulle caldaie;
  • -  Accessori: apparecchi di sicurezza, valvole di vario tipo, indicatori di livello, termostati, pressostati, applicazione dei termometri e dei manometri alle caldaie;
  • -  Prodotti della combustione ed inquinamento atmosferico;
  • -  Legislazione provinciale in materia di impianti termici, depositi combustibili, pulizia camini, controllo emissioni;
  • -  Norme relative al contenimento energetico;
  • -  Prevenzione incendi per gli impianti termici;
  • -  Cenni sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro.

allegato B (articolo 2)

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

PATENTINO DI ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI

N............................del registro degli abilitati

o Visto il risultato dell'esame finale del corso di abilitazione per la conduzione di impianti termici, istituito con decreto del............n. ..........,data..........
o Visto il certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di..........grado, rilasciato da..........in data................,

il Presidente della Provincia

autorizza

ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, art. 8, e del proprio decreto n.................del................,
il signor/la signora
............................................................................
nato/a il.......................... a.....................................
residente a..............................................................
a condurre impianti termici di potenzialità superiore a 232 kW

Bolzano, addì...........................................................

  timbro

  Il Presidente della Provincia
  ...................................

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionA Prevenzione incendi
ActionActiona) Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 28
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Patentino di abilitazione)
ActionActionArt. 3 (Corsi per conduttori di impianti termici)
ActionActionArt. 4 (Esame di idoneità)
ActionActionArt. 5 (Commissione d'esame)
ActionActionArt. 6 (Revoca)
ActionActionArt. 7 (Abrogazioni)
ActionActionAllegato A (articolo 3)
ActionActionallegato B (articolo 2)
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2011 , n. 16
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2017, n. 5
ActionActionB Servizio antincendi e protezione civile
ActionActionC Provvidenze in caso di calamità
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico