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g) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 21)
Regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche

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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 3 al B.U. 22 aprile 2008, n. 17.

Art. 11 (Piano di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi)  

(1)  Il piano di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi per l'attività extrascolastica, vincolante al fine del rilascio dell'autorizzazione, è predisposto di comune accordo da una commissione formata da due persone in rappresentanza del comune interessato, una delle quali con funzioni di presidente, e due in rappresentanza delle scuole. Nei comuni che dispongono di una sola palestra o di un solo impianto sportivo il piano di utilizzo è predisposto da due persone rappresentanti rispettivamente il comune e la scuola.

(2)  La commissione elabora le procedure di esame delle domande.

(2/bis)  La commissione trasmette ai singoli istituti e ai consegnatari delle palestre e degli impianti sportivi interscolastici di proprietà della Provincia, i piani orari e le sole domande dei soggetti assegnatari di locali e spazi al fine di consentire ai dirigenti scolastici e ai consegnatari di emettere le relative autorizzazioni. 7)

(3)  L'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi per attività saltuarie non è inserito nel piano di utilizzo ed è autorizzato direttamente dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica. 8)

7)
L'art. 11, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 1 luglio 2019, n. 16.
8)
L'art. 11, comma 3, è stato così modificato dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 1 luglio 2019, n. 16.
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