(1) Il piano di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi per l'attività extrascolastica, vincolante al fine del rilascio dell'autorizzazione, è predisposto di comune accordo da una commissione formata da due persone in rappresentanza del comune interessato, una delle quali con funzioni di presidente, e due in rappresentanza delle scuole. Nei comuni che dispongono di una sola palestra o di un solo impianto sportivo il piano di utilizzo è predisposto da due persone rappresentanti rispettivamente il comune e la scuola.
(2) La commissione elabora le procedure di esame delle domande.
(2/bis) La commissione trasmette ai singoli istituti e ai consegnatari delle palestre e degli impianti sportivi interscolastici di proprietà della Provincia, i piani orari e le sole domande dei soggetti assegnatari di locali e spazi al fine di consentire ai dirigenti scolastici e ai consegnatari di emettere le relative autorizzazioni. 7)
(3) L'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi per attività saltuarie non è inserito nel piano di utilizzo ed è autorizzato direttamente dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica. 8)