(1) L'autorizzazione all'utilizzo di palestre, piscine ed impianti sportivi è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:
(2) Al fine di un ottimale utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature, l'assegnazione è effettuata in base al tipo di utilizzo, al numero di utilizzatori ed al tempo di utilizzo. Nei fine settimana e durante le vacanze estive sono considerate prioritarie le attività di cui alla lettera c) rispetto a quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1.6)