Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) Possono essere concesse agevolazioni a PMI che ricevano personale altamente qualificato da un ente di ricerca o da una grande impresa. Il personale distaccato presso la PMI non può sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Il personale deve occuparsi di RSI nell'ambito della PMI che chiede l'agevolazione.
(2) Sono ammissibili ad agevolazione i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato di cui al comma 1, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.
(3) L'intensità massima dell'agevolazione è pari al 50 per cento dei costi ammissibili per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.