Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) Per attività concernenti l'introduzione di innovazioni dei processi e dell'organizzazione nel settore servizi sono ammissibili i seguenti costi:
(2) L'intensità massima dell'agevolazione per progetti per l'introduzione di innovazioni di processo o dell'organizzazione nei servizi realizzati da imprese del settore servizi in cooperazione con enti di ricerca non può superare:
(3) Sono escluse dall'agevolazione le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.
(4) Perchè il progetto di innovazione possa essere considerato ammissibile ad agevolazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
(5) L'agevolazione non può superare l'importo di 5 milioni di euro per progetto.