In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 151)
Regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.

Art. 9 (Intensità di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo)

(1) L'intensità lorda di agevolazione per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 8 è calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto e non deve superare:

  1. il 100 per cento per la ricerca fondamentale;
  2. il 50 per cento per la ricerca industriale;
  3. il 25 per cento per l'attività di sviluppo sperimentale.

(2) L'intensità di agevolazione di cui al comma 1, lettere b e c può essere aumentata nei casi e nei limiti sotto descritti:

  1. di 20 punti percentuali per piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese,
  2. a concorrenza di un'intensità massima dell'80 per cento può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali qualora:
    1. il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione e il progetto deve prevedere la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontaliero ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due stati membri dell'UE diversi;
    2. il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca e sussistono le seguenti condizioni:
      1. l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e
      2. l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
    3. nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito o ad open source.

(3) Ai fini del comma 2, lettera b), cifre 1) e 2), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni nei presenti criteri non si applicano all'organismo di ricerca.

(4) Qualora il progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'agevolazione è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di agevolazione consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

(5) L'intensità di aiuto sarà stabilita per ciascun beneficiario anche quando si tratta di un progetto di collaborazione.

(6) L'importo totale lordo dell'agevolazione erogato per ogni impresa e per progetto non può essere superiore ai seguenti importi:

  1. 20 milioni di euro nel caso di progetti prevalentemente di ricerca fondamentale,
  2. 10 milioni di euro per impresa e per progetto nel caso di progetti prevalentemente di ricerca industriale;
  3. 7,5 milioni di euro per tutti gli altri progetti.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionA Provvidenze per l' ecomonia in generale
ActionActiona) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
ActionActionb) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
ActionActionc) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 
ActionActiond) Legge provinciale15 aprile 1991, n. 9
ActionActione) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
ActionActionf) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
ActionActiong) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
ActionActionh) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
ActionActionDIPOSIZIONI GENERALI
ActionActionSPESE AMMISSIBILI
ActionAction Art. 8 (Progetti di ricerca e sviluppo)
ActionAction Art. 9 (Intensità di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo)
ActionAction Art. 10 (Studi di fattibilità tecnica)
ActionAction Art. 11 (Diritti di proprietà industriale)
ActionAction Art. 12 (Formazione)
ActionAction Art. 13 (Consulenza generale)
ActionAction Art. 14 (Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione)
ActionAction Art. 15 (Innovazioni di processo o di organizzazione nei settori commercio, turismo e servizi)
ActionAction Art. 16 (Creazione e sviluppo di cluster e centri di competenza)
ActionAction Art. 17 (Messa a disposizione di personale altamente qualificato)
ActionActionPROCEDIMENTO
ActionActionOBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI
ActionActionNORME TRANSITORIE E FINALI
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
ActionActionl) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
ActionActionm) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionActionB Difesa dei consumatori
ActionActionC Disposizioni varie
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico