Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l'agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento o di cessazione dell'attività prima della scadenza del termine di due anni dalla liquidazione dell'agevolazione.
(2) Le agevolazioni sono altresì revocate:
(3) La violazione accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca dell'intera agevolazione.