Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) Al fine di verificare la regolare effettuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario in qualsiasi momento potranno essere effettuati ispezioni e controlli, anche a campione.
(2) Nell'ambito del controllo viene verificata l'effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all'agevolazione, la presenza di prototipi, campioni, documentazione tecnica, nonché la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni prese in considerazione. Laddove necessario l'Ufficio competente può avvalersi degli Uffici di altre Ripartizioni dell'Amministrazione provinciale.
(3) Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6per cento dei progetti e delle iniziative agevolate, cui vanno aggiunti i casi che l'Ufficio ritiene opportuno controllare. L'individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità.
(4) I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell'Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.