In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 151)
Regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.

Art. 23 (Procedura negoziale)

(1) Nell'ambito del programma provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione di cui all'articolo 6 della legge sono individuati gli interventi di sviluppo territoriale di particolare rilevanza, da realizzarsi in collaborazione con soggetti di cui al precedente articolo 4, comma 1 nonché gli obiettivi in relazione alle ricadute in termini di occupazione qualificata, aumento della produzione, creazione di centri di competenza, sviluppo e implementazione di nuove tecnologie e costi.

(2) La Giunta provinciale stabilisce le risorse finanziarie da mettere a disposizione, i termini di presentazione dei progetti di adesione agli interventi di cui al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti pervenuti.

(3) Il comitato tecnico di cui all'articolo 7 della legge procede ad una prima selezione dei progetti di adesione pervenuti in base ai criteri di cui al comma 2 e avvia una successiva fase negoziale in cui i progetti selezionati sono ulteriormente approfonditi ed eventualmente modificati in base alle indicazioni del comitato tecnico.

(4) A conclusione della fase negoziale, il comitato tecnico propone alla Giunta provinciale, tenuto conto delle risorse disponibili, i progetti finanziabili.

(5) La Giunta provinciale approva i progetti finanziabili insieme allo schema di convenzione da stipularsi con i soggetti proponenti. La concessione del finanziamento è sostituita con la stipula della suddetta convenzione.

(6) L'intensità delle agevolazioni per le diverse tipologie di spesa ammissibili al finanziamento e previste nei singoli progetti è stabilita nella convenzione di cui al comma 5, tenuto conto dell'intensità massima di agevolazione per le singole tipologie di spesa. Nella convenzione sono altresì stabiliti gli obblighi delle parti contraenti, la durata e le modalità di esecuzione del progetto, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione dei finanziamenti nonché i controlli previsti da parte dell'Amministrazione provinciale.

(7) Qualora i progetti finanziati comprendono iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) o b), realizzate:

  1. da grandi imprese oppure da Associazioni Temporanee d'Imprese (ATI), consorzi o società consortili partecipati da grandi imprese,
  2. oppure da PMI quando l'importo dell'agevolazione è pari o superiore a 7,5 milioni di euroalle stesse domande deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare l'addizionalità del progetto rispetto all'attività di ricerca che verrebbe svolta dal richiedente in assenza di aiuto; l'effetto di incentivazione dell'agevolazione deve emergere attraverso l'incremento di almeno uno dei seguenti fattori: alle dimensioni del progetto, alla sua portata, ai tempi di realizzazione del progetto o alla spesa sostenuta in ricerca e sviluppo.

(8) Qualora l'importo totale lordo dell'agevolazione calcolato in base alla spesa ammissibile e all'intensità di agevolazione prevista per ogni impresa e per progetto fosse superiore agli importi previsti agli articoli 9, comma 6, 10, comma 3, 11, comma 3, 12, comma 4, 14, comma 2, 15, comma 5 e 16, comma 6, si procede a notifica individuale dell'aiuto alla Commissione europea.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionA Provvidenze per l' ecomonia in generale
ActionActiona) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
ActionActionb) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
ActionActionc) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 
ActionActiond) Legge provinciale15 aprile 1991, n. 9
ActionActione) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
ActionActionf) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
ActionActiong) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
ActionActionh) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
ActionActionDIPOSIZIONI GENERALI
ActionActionSPESE AMMISSIBILI
ActionActionPROCEDIMENTO
ActionAction Art. 18 (Procedura di selezione a bando)
ActionAction Art. 19 (Presentazione della domanda)
ActionAction Art. 20 (Documentazione)
ActionAction Art. 21 (Istruttoria)
ActionAction Art. 22 (Rendicontazione e liquidazione dell'agevolazione)
ActionAction Art. 23 (Procedura negoziale)
ActionActionOBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI
ActionActionNORME TRANSITORIE E FINALI
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
ActionActionl) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
ActionActionm) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionActionB Difesa dei consumatori
ActionActionC Disposizioni varie
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico