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i) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 151)
Regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione

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1)

Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. Piccole e medie imprese (PMI): le imprese così definite ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (regolamento n. 70/2001), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004, o di qualunque regolamento che lo sostituisca;
  2. grandi imprese: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie di cui alla lettera a);
  3. organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quali università o istituto di ricerca, indipendentemente se costituito secondo il diritto privato o pubblico o dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, che investono tutti gli utili interamente nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento, a condizione che le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nè ai risultati prodotti;
  4. Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni particolari;
  5. Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti, compresa la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera f);
  6. Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, e altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi, tra le quali può figurare la produzione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione, purchè non destinati ad uso commerciale, nonche la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e convalida;
  7. Progetto di collaborazione fra imprese: partecipazione di almeno due imprese partner alla concezione di un progetto, che contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono rischi e risultati al fine di raggiungere uno scopo economico comune;
  8. Collaborazioni tra imprese e organismi di ricerca: partecipazione di almeno due partner alla concezione del progetto, che contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati, purchè ricorra almeno una delle condizioni di seguito indicate, in difetto delle quali l'effettiva collaborazione viene verificata attraverso un esame individuale del progetto.
    1. i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
    2. i risultati non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale, possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
    3. l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti, ove il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca è dedotto da tale compenso. Qualora l'organismo di ricerca svolge attività sia di natura economica che non economica, onde evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, si provvederà a distinguere i due tipi di attività e relativi costi e finanziamenti;
  9. Cluster: raggruppamento di almeno 30 imprese indipendenti – start-up di innovazione, piccole, medie e grandi imprese - che mirano a ottimizzare il proprio potenziale economico attraverso la realizzazione di progetti ed iniziative nell'ambito della cooperazione, transfer tecnologico, innovazione di prodotti, servizi e processi produttivi, ricerca e sviluppo, programmi di crescita dimensionale nonché internazionalizzazione, ove l'adesione al cluster deve essere fatta per iscritto ed il numero di 40 imprese deve essere raggiunto a partire dal secondo anno dalla costituzione del cluster;
  10. Centro di competenza: raggruppamento di almeno cinque imprese indipendenti che cooperano con organismi di ricerca o soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione, che fanno ricerca nei relativi settori tematici. Il centro di competenza mira a stimolare attività innovative incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra imprese che costituiscono il centro di competenza, avente personalità giuridica autonoma, sotto forma di consorzio o altra forma societaria prevista dal quinto libro, titolo V capi III e seguenti del codice civile, e che presenta un alto livello di competenza tecnico-scientifica e ha lo scopo primario di trasformare sapere tecnico-scientifico in prodotti e servizi destinati al mercato; è preferito il giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese del centro, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la specializzazione in un determinato campo di RSI e tenendo conto dei centri esistenti a livello nazionale e nelle regioni confinanti.In alcuni specifici ambiti tecnologici è possibile creare centri di competenza fra soggetti pubblici e privati e associazioni di categoria anche prescindendo dalla partecipazione diretta delle imprese, al fine di perseguire gli obiettivi previsti al co. 3 dell'art. 15 della legge provinciale n. 14/2006;
  11. Nuova impresa innovatrice: piccola impresa esistente da meno di cinque anni al momento della concessione dell'agevolazione,
    1. che dimostri, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, in particolare sulla base di un piano d'impresa, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, oppure
    2. le cui spese di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 15 per cento del totale delle spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'agevolazione oppure, nel caso di una "start-up" senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno;
  12. Personale altamente qualificato: ricercatori/ricercatrici, ingegneri, designer e specialisti/-e nel settore marketing, titolari di un diploma universitario e dotati/-e di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore; la formazione per il dottorato di ricerca vale come esperienza professionale;
  13. Innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software; non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
  14. Innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle strategie aziendali, le fusioni ed acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
  15. Formazione specifica: formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal/dalla dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
  16. Formazione generale: formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, che formisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del/della dipendente;
  17. Messa a disposizione: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

(2) Nello sviluppo sperimentale ai sensi del comma 1, lettera f) l'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

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