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a) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 571)
Semplificazione e accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche

1)
Pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)Il presente regolamento disciplina la gestione e la contabilità delle entrate e delle spese mediante l'utilizzo di sistemi, evidenze nonché titoli di riscossione, di pagamento e atti di liquidazione informatici e la trasmissione telematica dei relativi documenti, in esecuzione dell'articolo 65bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, in seguito denominata "legge di contabilità". 2)

2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 30 agosto 2010, n. 28.

Art. 2 (Firma digitale)

(1) Ai fini del presente regolamento per "firma digitale" s'intende un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

(2) Alla firma digitale dei documenti contabili informatici previsti dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al capo II, sezione II, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3 (Documenti contabili informatici)

(1) È documento contabile informatico la rappresentazione informatica d'atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese. Esso costituisce informazione primaria e originale, da cui è possibile effettuare riproduzioni e copie da parte delle strutture provinciali competenti. Sono considerati documenti contabili informatici:

  1. l'ordinativo d'incasso, la prenotazione di blocco e l'annullamento dell'ordinativo d'incasso;
  2. il mandato di pagamento, la prenotazione di blocco, l'annullamento e la rettifica del mandato.

(2) Salvo quanto diversamente disposto:

  1. i documenti di cui al comma 1, lettera a), sono sottoscritti con firma digitale dai soggetti indicati dall'articolo 37, comma 2, della legge di contabilità;
  2. i documenti di cui al comma 1, lettera b), sono sottoscritti con firma digitale dai soggetti indicati dall'articolo 49, comma 8, e dall'articolo 52 della legge di contabilità.

(3) Per ogni esercizio finanziario, ciascuna tipologia di documenti di cui al comma 1 è numerata progressivamente in maniera continua, in relazione al soggetto emittente ed al tempo della sua emissione nel sistema contabile. Fanno eccezione i documenti di prenotazione di blocco, di rettifica e d'annullamento degli ordinativi informatici, i quali riportano la stessa numerazione dell'ordinativo d'incasso o del mandato di pagamento a cui si riferiscono.

(4) I documenti di cui al comma 1 sono inseriti in un sistema informatico, detto "sistema di firma", ai fini della sottoscrizione con firma digitale. I documenti presenti nel sistema di firma non possono essere modificati. Se il documento inserito nel sistema di firma non è corretto, il soggetto competente alla sottoscrizione ne dispone il rifiuto e la conseguente uscita dal sistema di firma.

(5) I documenti contabili informatici di cui al comma 1 sono conservati dalla Provincia per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di emissione dei medesimi. Per la conservazione e la riproduzione dei documenti contabili informatici si applicano le disposizioni degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3/bis (Liquidazione informatica)

(1) La liquidazione informatica sostituisce la liquidazione della spesa e la richiesta di emissione del titolo di pagamento in forma cartacea previste dall’articolo 49 della legge di contabilità.

(2) A seguito della sottoscrizione con firma digitale, le liquidazioni informatiche sono immediatamente e automaticamente trasmesse e messe a disposizione della struttura provinciale competente per l’emissione del titolo di pagamento di cui all’articolo 49 della legge di contabilità.

(3)  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle spese la cui liquidazione sia contestuale all’impegno.3)

3)
Gli artt. 3/bis, 3/ter e 3/quater sono stati inseriti dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 30 agosto 2010, n. 28.

Art. 3/ter (Documentazione giustificativa)

(1) L’atto di liquidazione informatica è corredato da documentazione giustificativa digitalizzata e da una dichiarazione, firmata digitalmente dal direttore d’ufficio competente, attestante la sussistenza e la validità di eventuali ulteriori presupposti della liquidazione.

(2)  Nel caso di contributi o altre provvidenze economiche comunque denominate e delle liquidazioni relative ai servizi economali di cui all’articolo 54 della legge di contabilità, la documentazione giustificativa è sostituita dalla dichiarazione menzionata al comma 1.3)

3)
Gli artt. 3/bis, 3/ter e 3/quater sono stati inseriti dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 30 agosto 2010, n. 28.

Art. 3/quater (Liquidazioni informatiche di provvidenze economiche e servizi economali)  

(1)  Gli atti di liquidazione informatica riferiti a contributi o altre provvidenze economiche comunque denominate sono sottoposti, a cura della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio, a successivo controllo a campione. Tale controllo è volto a riscontrare la regolarità contabile, secondo quanto previsto all’articolo 49, comma 3, della legge di contabilità.

(2)  Per ciascun esercizio finanziario è sottoposto a controllo, per ogni singola ripartizione, almeno il 6 per cento delle liquidazioni informatiche disposte da ciascuna struttura provinciale. All’individuazione dei casi si provvede mediante un sistema informatizzato di scelta casuale tra tutte le provvidenze economiche liquidate dalle predette strutture.

(3) La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai rendiconti amministrativi inerenti ai servizi economali ai sensi dell’articolo 54 della legge di contabilità.3)

3)
Gli artt. 3/bis, 3/ter e 3/quater sono stati inseriti dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 30 agosto 2010, n. 28.

Art. 4 (Ordinativo informatico)

(1) L'ordinativo informatico sostituisce, rispettivamente:

  1. gli ordinativi d'incasso cartacei di cui all'articolo 37, comma 2, della legge di contabilità;
  2. i titoli di spesa cartacei di cui all'articolo 49, comma 4, e all'articolo 52 della legge di contabilità e ne contiene gli stessi elementi.

(2) A seguito della sottoscrizione con firma digitale, gli ordinativi informatici sono immediatamente e automaticamente trasmessi e messi a disposizione del Tesoriere.

(3) Con l'utilizzo dell'ordinativo informatico da parte dei funzionari delegati, si prescinde dall'emissione dell'ordine d'accreditamento di cui all'articolo 52, comma 4, della legge di contabilità.

(4) Se non è possibile l'interscambio per via telematica dei dati relativi a ordinativi inoltrati o da inoltrare al Tesoriere, la Provincia provvede con le modalità individuate nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 9.

Art. 5 (Mandati di pagamento con allegati di dettaglio)

(1) I mandati informatici relativi ad una pluralità di beneficiari, quali quelli concernenti la corresponsione delle retribuzioni al personale comunque stipendiato dalla Provincia o altri emolumenti a scadenza fissa ovvero pensioni agli invalidi civili, sono emessi cumulativamente per capitoli di spesa e riportano il totale degli importi lordi e degli importi netti da pagare nonché delle ritenute applicate.

(2) Al fine di consentire il pagamento degli emolumenti di cui al comma 1, al Tesoriere è trasmesso, a cura del soggetto che detiene i relativi dati, l'elenco di dettaglio su supporto informatico dei soggetti beneficiari, gli importi netti spettanti e le modalità di pagamento dei medesimi.

(3) Il Tesoriere verifica che il totale complessivo degli importi netti in pagamento comunicati corrisponda a quello dell'elenco su supporto informatico esterno di cui al comma 2.

Art. 6 (Annullamento dell'ordinativo informatico)

(1) L'ordinativo d'incasso sottoscritto con firma digitale può essere annullato solo quando il Tesoriere abbia già provveduto a stornare la relativa registrazione.

(2) Il mandato di pagamento informatico sottoscritto con firma digitale può essere annullato solo fino a quando il Tesoriere non abbia già provveduto al relativo pagamento.

(3) I soggetti competenti alla sottoscrizione degli ordinativi possono chiederne l'annullamento in via telematica al Tesoriere, previa prenotazione di blocco dell'ordinativo. Se la prenotazione di blocco si riferisce a un mandato di pagamento già pagato, il Tesoriere comunica in via telematica la non annullabilità dell'ordinativo; negli altri casi il Tesoriere accerta che l'ordinativo informatico sia annullabile e ne dà comunicazione per via telematica al soggetto emittente.

Art. 7 (Rettifica dell'ordinativo informatico)

(1) Il mandato informatico può essere rettificato solo per la correzione delle modalità di pagamento e degli altri requisiti non essenziali.

(2) Per l'ordinativo d'incasso informatico registrato dal Tesoriere non è prevista la funzione di rettifica.

(3) La rettifica di cui al comma 1 deve essere disposta prima dell'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario nel quale l'ordinativo è stato emesso.

Art. 8 (Estinzione degli ordinativi informatici)

(1) Salvo i casi in cui l'estinzione degli ordinativi non avvenga per mezzo di bonifici immessi nel sistema interbancario, costituisce quietanza liberatoria ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge di contabilità la relativa attestazione informatica rilasciata dal Tesoriere.

Art. 9 (Rapporti tra Provincia e Tesoriere)

(1) Eventuali ulteriori modalità operative per la gestione degli ordinativi informatici, ivi comprese le procedure alternative per i casi in cui non sia possibile l'interscambio telematico dei dati, sono stabilite tra il Direttore o la Direttrice della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio ed il Tesoriere in apposito protocollo d'intesa.

(2) Con le medesime modalità di cui al comma 1, sono fissate in un documento tecnico le specifiche tecniche di interscambio dei dati per via telematica.

Art. 10 (Conto giudiziale del Tesoriere)

(1) La documentazione giustificativa del conto giudiziale rimane in custodia presso il Tesoriere per un periodo di dieci anni ai sensi dell'articolo 633 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e non è allegata al conto giudiziale. Se la Corte dei conti lo richiede, il Tesoriere, per mezzo della Provincia, fornisce su supporto magnetico la documentazione giustificativa richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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