Pubblicato nel B.U. 21 agosto 2007, n. 34.
(1) Le agenzie comunicano alla Ripartizione provinciale Lavoro l'organigramma aziendale di ogni unità organizzativa. Entro il termine di 30 giorni le agenzie comunicano alla Ripartizione provinciale Lavoro ogni variazione relativa a spostamenti di sede, aperture di filiali, cessazione dell'attività o variazioni riguardanti i responsabili dei servizi.