Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.
(1) Il presente regolamento disciplina le attività di tatuaggio e piercing da chiunque svolte.
(2) Per tatuaggio si intende qualsiasi colorazione ottenuta con l'introduzione o la penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure, ivi compresi il trucco semipermanente e permanente.
(3) Per piercing si intende l'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.