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j) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 351)
Garanzia finanziaria per le attività di gestione dei rifiuti

1)

Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità e l'ammontare della garanzia finanziaria per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

Art. 2 (Garanzia finanziaria)

(1) Presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al recupero e smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è la presentazione di una garanzia finanziaria a favore della Provincia Autonoma di Bolzano, a copertura delle spese a titolo di risarcimento per danni ambientali in conseguenza dell'attività svolta.

(2) La garanzia finanziaria di cui al comma 1 è prestata nelle forme della garanzia bancaria o assicurativa secondo il modulo di cui all'allegato A).

(3) La garanzia finanziaria ha validità per la durata dell'autorizzazione e per un ulteriore periodo di sei mesi.

Art. 3 (Ammontare della garanzia finanziaria)

(1) Per le attività di smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato B della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, con le quali sono trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:

  • a)  0,50 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti pericolosi depositati oppure smaltiti in un anno per un importo minimo di 50.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 1.500.000,00 Euro;
  • b)  0,20 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti non pericolosi depositati oppure smaltiti in un anno per un importo minimo di 25.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 750.000,00 Euro.

(2) Per le attività di recupero dei rifiuti di cui all'allegato C della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, con le quali vengano trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:

  • a)  0,25 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti pericolosi depositati oppure recuperati in un anno per un importo minimo di 25.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 750.000,00 Euro;
  • b)  0,10 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti non pericolosi depositati oppure recuperati in un anno per un importo minimo di 12.500,00 Euro sino ad un importo massimo di 350.000,00 Euro;
  • c)  12 Euro a tonnellata per rifiuti inerti non pericolosi depositati oppure recuperati in un anno, da un importo minimo di 12.500,00 Euro ad un importo massimo di 350.000,00.

(3) Per il deposito o lo smaltimento di rifiuti propri nel luogo di produzione l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:

  • a)  0,50 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno per un importo minimo di 5.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 100.000,00 Euro;
  • b)  0,20 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti non pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno per un importo minimo di 2.500,00 Euro sino ad un massimo di 50.000,00 Euro.

(4) Se si ricade nell'ambito di più attività di cui ai commi 1, 2 e 3 l'ammontare della garanzia finanziaria viene stabilita sommando i relativi importi, fissando però un importo massimo di 1.500.000,00 Euro.

(5) Le garanzie finanziare sono in ogni caso ridotte del 50 per cento per impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS n. 761/2001 e del 40 per cento nel caso di impianti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001.

(6) Dall'applicazione del presente regolamento sono escluse:

Art. 4 (Termine di presentazione)

(1) La garanzia finanziaria è presentata entro sei mesi dalla richiesta da parte dell'Ufficio gestione rifiuti. Decorso infruttuosamente tale termine la domanda è dichiarata decaduta.

Art. 5 (Risoluzione della garanzia finanziaria)

(1) Su richiesta dell'interessato la garanzia finanziaria in caso di rinnovo, integrazione e modifica dell'autorizzazione nonché di cessazione dell'attività può essere risolta, previo nulla osta da parte dell'Ufficio gestione rifiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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