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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 aprile 2007, n. 251)
Norme tecniche sulle verifiche degli elementi strutturali degli edifici

1)

Pubblicato nel B.U. 27 giugno 2007, n. 26.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le verifiche decennali degli elementi strutturali degli edifici civili, pubblici e privati, caratterizzati da particolare impegno statico.

(2) In relazione alla destinazione d'uso, alla tipologia strutturale o ai carichi prevedibili sono individuate le seguenti categorie:

  • a)  impianti sportivi di cui agli articoli 49 e 66 del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 giugno 1993, n. 19;
  • b)  edifici soggetti ad autorizzazione per attività di pubblico spettacolo;
  • c)  edifici di ogni genere con altezza in gronda superiore a 24 metri fuori terra;
  • d)  edifici con strutture portanti orizzontali o inclinate di ogni genere con luce superiore a dodici metri;
  • e)  edifici con strutture portanti orizzontali o inclinate carrabili di ogni genere con luce superiore a nove metri;
  • f)  edifici con strutture portanti orizzontali o inclinate a sbalzo di ogni genere con luce superiore a tre metri;
  • g)  edifici con strutture portanti verticali con altezza libera superiore a sei metri;
  • h)  edifici con sovraccarichi verticali ripartiti superiori a 6,00 kN/m².

Art. 2 (Valutazione dell'idoneità statica degli elementi strutturali)

(1) La valutazione dell'idoneità statica degli elementi strutturali di cui all'articolo 1 è eseguita:

  • a)  ogni dieci anni dal rilascio del certificato di collaudo statico;
  • b)  qualora si verifichino sollecitazioni straordinarie che possano compromettere la capacità portante della struttura;
  • c)  qualora si verifichi una variazione di destinazione d' uso che comporti un incremento dei sovraccarichi utili.

(2) Per la valutazione degli elementi strutturali più importanti sono effettuati i seguenti adempimenti:

  • a)  ispezione dell' opera;
  • b)  analisi della storia dell' opera;
  • c)  controllo della documentazione relativa alla qualità e alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti;
  • d)  esame delle caratteristiche geologiche del terreno;
  • e)  controllo della documentazione relativa alle prove di carico;
  • f)  esame del progetto dell' opera ed in particolare dei calcoli statici;
  • g)  esame e recepimento del piano di manutenzione dell' opera, ove previsto dalla normativa vigente, con riferimento alla vita utile dell'opera ed a quella delle sue parti strutturali;
  • h)  ove necessario, proposta di eventuali studi, accertamenti e monitoraggi periodici di elementi significativi da proseguire nell' ambito dell'esercizio dell'opera.

(3) Nel caso in cui sia disponibile la documentazione di progetto e di collaudo e non si riscontrino segni evidenti di degrado, di riduzione della capacità portante o di variazione delle condizioni d'uso, la valutazione dell'idoneità statica potrà avvenire attraverso una ispezione visiva e attraverso la valutazione della documentazione relativa al collaudo originario.

(4) Nel caso in cui non sia disponibile la documentazione di progetto e di collaudo, si dovrà procedere ad un'adeguata verifica statica comprendente la ricostruzione della storia dell'edificio, il rilievo geometrico dell'edificio e della struttura, prove ed indagini sui materiali, nonché eventuali prove di carico, ove ritenute necessarie.

(5) In caso di assenza o incompletezza della documentazione tecnica, questa verrà predisposta in occasione della prima valutazione di idoneità statica. Per gli elementi strutturali più significativi sono eseguiti opportuni calcoli statici secondo i metodi indicati dal tecnico incaricato o dalla tecnica incaricata, eventualmente ragguagliati all'epoca della costruzione.

(6) La certificazione decennale di idoneità statica, corredata della eventuale documentazione reperita o predisposta allo scopo, deve essere depositata presso il servizio provinciale competente per l'accettazione delle denunce di opere in cemento armato o di strutture metalliche.

Art. 3 (Idoneità statica condizionata)

(1) Il mancato rispetto della normativa vigente al momento in cui viene eseguita la valutazione di idoneità statica in materia di sovraccarichi di esercizio, sovraccarico da neve, carichi sismici o altro, deve essere segnalato al proprietario dell'edificio.

(2) Nei casi di cui al comma 1 può essere rilasciata una valutazione di idoneità statica condizionata, che contiene esplicito riferimento alla difformità riscontrata e indica il grado attuale di sicurezza della struttura.

Art. 4 (Tecnici incaricati)

(1) La valutazione di idoneità statica deve essere eseguita da una persona laureata in ingegneria o architettura, iscritta all'ordine professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuta in alcun modo nella progettazione, nella direzione dei lavori o nell'esecuzione dell'opera.

(2) Nel caso di edifici pubblici di interesse provinciale, il tecnico incaricato o la tecnica incaricata deve inoltre essere iscritto o iscritta all'albo provinciale dei collaudatori.

Art. 5 (Norme speciali)

(1) Le procedure previste per le opere in cemento armato e per le strutture metalliche relative al deposito del progetto, alla relazione a struttura ultimata ed al collaudo, sono estese a tutti i materiali utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali.

(2) Tutti gli elementi strutturali devono poter essere agevolmente controllati senza alcuna demolizione. I rivestimenti in genere, i controsoffitti e similari devono essere dotati di elementi di ispezione.

(3) Ove la normativa vigente preveda la predisposizione di un piano di manutenzione, questo dovrà essere corredato di adeguate schede di monitoraggio relative:

  • a)  allo stato d' uso;
  • b)  allo stato di degrado;
  • c)  alle sollecitazioni straordinarie che abbiano compromesso la capacità portante della struttura;
  • d)  alle variazioni di destinazione d' uso che comportino un incremento dei sovraccarichi utili.

Art. 6 (Termini)

(1) Gli edifici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento devono essere sottoposti a valutazione di idoneità statica ogni dieci anni a decorrere dalla data di rilascio del certificato di collaudo statico.

(2) Se, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, il certificato è stato rilasciato da più di dieci anni, la valutazione di idoneità statica deve essere eseguita entro il 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.