Pubblicato nel B.U. 27 giugno 2007, n. 26.
(1) Gli edifici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento devono essere sottoposti a valutazione di idoneità statica ogni dieci anni a decorrere dalla data di rilascio del certificato di collaudo statico.
(2) Se, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, il certificato è stato rilasciato da più di dieci anni, la valutazione di idoneità statica deve essere eseguita entro il 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.