Pubblicato nel B.U. 27 giugno 2007, n. 26.
(1) La valutazione di idoneità statica deve essere eseguita da una persona laureata in ingegneria o architettura, iscritta all'ordine professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuta in alcun modo nella progettazione, nella direzione dei lavori o nell'esecuzione dell'opera.
(2) Nel caso di edifici pubblici di interesse provinciale, il tecnico incaricato o la tecnica incaricata deve inoltre essere iscritto o iscritta all'albo provinciale dei collaudatori.