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d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 141)
Regolamento di esecuzione nel settore delle coopertive di garanzia

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1)

Pubblicato nel B.U. 3 aprile 2007, n. 14.

Art. 5 (Cooperativa di garanzia "Socialfidi")

(1) Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2 e della concessione degli aiuti finanziari di cui all'articolo 3, lo statuto della cooperativa di garanzia "Socialfidi" deve contenere i seguenti elementi:

  • a)  la cooperativa di garanzia "Socialfidi" si rivolge alle cooperative, alle associazioni ed alle fondazioni, attive nel settore sociale o sanitario e che abbiano la loro sede legale e svolgano attività prevalente in provincia di Bolzano; le garanzie prestate possono avere per oggetto unicamente i finanziamenti per iniziative svolte nel territorio della provincia di Bolzano;
  • b)  possono diventare soci della cooperativa di garanzia i soggetti di cui alla lettera a), così come i loro consorzi, le loro associazioni di rappresentanza ed altri soggetti che possano utilmente contribuire alle finalità della cooperativa di garanzia; le condizioni di ammissione non possono essere discriminanti nei confronti di nuovi soci; le prestazioni della cooperativa di garanzia sono riservate ai soci che presentano i requisiti di cui alla lettera a);
  • c)  deve essere garantita un' adeguata partecipazione dei soci ai costi di gestione ed alla dotazione patrimoniale della cooperativa di garanzia;
  • d)  le tipologie di finanziamento per le quali può essere prestata garanzia, le tipologie di spesa a cui questi finanziamenti possono riferirsi, nonché la durata temporale massima delle operazioni di garanzia;
  • e)  le procedure ed i criteri di valutazione delle domande di garanzia, che devono tenere conto della validità tecnica e sociale del progetto che si intende finanziare, così come della situazione e delle prospettive economico-patrimoniali del beneficiario;
  • f)  l' obbligatorio accompagnamento degli interventi di garanzia con misure di consulenza creditizia, finanziaria e gestionale, prestate da soggetto qualificato ed adeguate al fabbisogno del richiedente;
  • g)  Negli organi di amministrazione e vigilanza della cooperativa di garanzia, così come in tutti gli altri organi sociali deliberativi eventualmente istituiti, deve essere assicurata una adeguata rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano, in ragione di almeno un terzo del totale dei membri e comunque di non meno di due membri;
  • h)  la percentuale massima di garanzia erogabile non può essere superiore al 65 per cento dell' importo di finanziamento;
  • i)  l' entità massima delle garanzie complessivamente erogabili non può essere superiore al decuplo dell'ammontare del fondo rischi;
  • j)  l' entità massima delle garanzie erogabili a favore di un singolo beneficiario non può essere superiore al 7,5 per cento della consistenza complessiva del fondo rischi;
  • k)  i fondi a qualsiasi titolo conferiti dalla Provincia autonoma di Bolzano costituiscono assegnazione vincolata; in caso di scioglimento e liquidazione della cooperativa di garanzia, essi devono essere restituiti alla Provincia autonoma di Bolzano prima di procedere alla devoluzione del patrimonio residuo;
  • l)  l' attribuzione alla Provincia autonoma di Bolzano dell'attività di vigilanza prevista dalla normativa sulle società cooperative.

Gli elementi previsti dalle lettere d), e), h), i) e j) possono venire fissati anche nel quadro di un apposito regolamento interno.

(2) Qualora oltre allo statuto venga adottato un regolamento interno, anche questo deve essere approvato dalla Giunta provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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