Pubblicato nel B.U. 3 aprile 2007, n. 14.
(1) Ai fini del finanziamento di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale riconosce le cooperative di garanzia che recepiscono nei loro statuti gli indirizzi fissati dalla Provincia autonoma di Bolzano, che hanno la loro sede legale e svolgono attività prevalente in provincia di Bolzano, nel rispetto della vigente normativa in materia.
(2) Le cooperative di garanzia regolarmente costituite e non ancora riconosciute possono inoltrare domanda di riconoscimento alla Giunta provinciale.
(3) Ai fini dell'eventuale riconoscimento di nuove cooperative di garanzia, la Giunta provinciale tiene conto della presenza di cooperative di garanzia già operanti nei medesimi settori economici, anche al fine di un ottimale utilizzo delle risorse pubbliche e dell'ottimizzazione dell'intero sistema. Non sono di norma riconosciute cooperative di garanzia di nuova costituzione per settori che già dispongono di una propria struttura di garanzia.
(4) È soggetta a preventivo nullaosta della Giunta provinciale ogni successiva modifica statutaria.