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c) Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 401)
Norme di sicurezza in materia di apparecchi per il rifornimento domestico a carica lenta di gas naturale per autotrazione

1)

Pubblicato nel Suppl. n. al B.U. 17 ottobre 2006, n. 42.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento domestico a carica lenta di gas naturale per autotrazione, di seguito denominati apparecchi, fatte salve le norme europee in materia.

Art. 2 (Capacità di compressione e rifornimento)

(1) La capacità di compressione degli apparecchi non deve superare tre m³/h per l'installazione all'aperto e due m³/h per l'installazione al coperto.

(2) Il rifornimento degli apparecchi deve avvenire mediante la stessa rete di distribuzione degli impianti a gas per uso civile.

(3) L'apparecchio deve essere destinato ad uso esclusivamente privato.

Art. 3 (Installazione in ambiente coperto)2)

(1)L’installazione e l’esercizio di un apparecchio in ambiente coperto sono ammessi alle seguenti condizioni:

  1. esclusivamente in singoli box auto realizzati in materiali incombustibili, con accesso diretto dall'esterno e costruttivamente separati da altri locali;
  2. il box deve avere un volume minimo di 40 m³ ed essere provvisto di apertura di aerazione permanente, senza serramento, pari a 1/100 della superficie in pianta, con un minimo di 150 cm², ricavata sulla parete esterna nella zona più alta della stessa ed il più possibile vicino all'apparecchio;
  3. in una fascia di 0,5 m sotto l'apparecchio ed ai lati dello stesso e di 1,5 m al di sopra dell'apparecchio non devono essere installati interruttori, lampade o altri dispositivi elettrici in grado di innescare eventuali miscele esplosive aria - gas;
  4. il veicolo da rifornire deve essere dotato di impianto a metano già prima dell'immatricolazione.3)

(2) Eventuali comunicazioni del box con altri ambienti, purchè non costituenti attività soggetta a controllo di prevenzione incendi, sono consentite solo se divise da porte tagliafuoco con caratteristiche almeno RE 30.

(3) È vietata l'installazione di apparecchi all'interno di autorimesse destinate al ricovero di veicoli di proprietari diversi dall'utente dell'apparecchio e suoi familiari, nonché in ogni altro locale avente destinazione d'uso diversa da quella di cui al comma 1.

2)

La rubrica dell'art. 3 è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 febbraio 2010, n. 9.

3)

L'art. 3, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 9 febbraio 2010, n. 9.

Art. 4 (Installazione all'aperto)

(1) L'installazione all'aperto è consentita alle seguenti condizioni:

  1. l'apparecchio deve essere opportunamente protetto dalle intemperie;
  2. se installato sulla parete esterna di un edificio, questa deve essere in materiale incombustibile e priva di aperture in un raggio di 2 m dall'apparecchio;
  3. in un raggio di 5 m in orizzontale intorno all'apparecchio non vi devono essere ostacoli o costruzioni di alcun genere, salvo la parete o il sostegno su cui è installato l'apparecchio;
  4. sulla proiezione verticale della stessa area di cui alla lettera c) non devono trovarsi linee elettriche aeree.

Art. 5 (Protezione contro gli urti)

(1) L'apparecchio deve essere protetto contro gli urti accidentali da parte del veicolo da rifornire.

(2) La condotta di adduzione del gas deve essere protetta da possibili urti fino ad un'altezza di 2,5 m.

Art. 6 (Segnaletica di sicurezza)

(1) Nei pressi dell'apparecchio e all'esterno del box auto va installata un'idonea segnaletica di sicurezza inerente il divieto di fumare o di usare fiamme libere, l'obbligo di spegnere il motore e la valvola di intercettazione.

Art. 7 (Requisiti dell'apparecchio)

(1) A cura del fabbricante, l'apparecchio deve essere fornito di marcatura CE in riferimento a tutte le direttive europee ad esso attinenti.

(2) La tubazione per l'erogazione del gas e il suo dispositivo di attacco al veicolo sono parte integrante dell'apparecchio anche ai fini della sicurezza dell'utente.

(3) Unitamente all'apparecchio va fornito un libretto di installazione, uso e manutenzione redatto nella lingua dell'utente finale.

Art. 8 (Modalità di installazione)

(1) L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e dalla linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.

(2)La condotta di adduzione del gas ed i collegamenti sia alla rete che all’apparecchio devono corrispondere ai requisiti della buona tecnica.4)

(3) La linea elettrica, gli interruttori, la messa a terra e gli altri dispositivi di sicurezza elettrica devono corrispondere ai requisiti delle norme CEI.

(4)Sono abilitate all’installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell’impianto le imprese aventi i requisiti di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, che risultano iscritte nell’albo presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere a) ed e), di questo decreto. Nel caso in cui l’impresa non disponga di entrambe le specializzazioni, la parte elettrica può essere curata da una impresa diversa, specializzata in questo settore. Il personale tecnico dell’impresa o delle due imprese deve essere appositamente istruito per iscritto dal fornitore dell’apparecchio.5)

(5) L'installazione dell'apparecchio deve avvenire con scrupolosa osservanza delle istruzioni del libretto di cui all'articolo 7, comma 3.

(6) Ad installazione avvenuta all'utente vanno consegnati:

  1. due regolari dichiarazioni di conformità di installazione a regola d'arte, con allegato lo schema dell'impianto, l'elenco dei materiali, l'attestazione di iscrizione all'albo delle ditte specializzate, l'attestazione dell'avvenuta istruzione dei tecnici della ditta sull'apparecchio, una per la parte gas ed una per la parte elettrica;
  2. la dichiarazione scritta in merito all'avvenuta effettuazione con esito positivo di una prova di tenuta della condotta di adduzione gas;
  3. il libretto di installazione, uso e manutenzione;
  4. la proposta di contratto di manutenzione dell'apparecchio per l'intera durata della sua presunta vita utile;
  5. precise e dettagliate istruzioni sull'uso corretto dell'apparecchio.
4)

L'art. 8, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 9 febbraio 2010, n. 9.

5)

L'art. 8, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 9 febbraio 2010, n. 9.

Art. 9 (Modalità di messa in esercizio)

(1) L'azienda fornitrice del gas può procedere alla fornitura, solo dopo

  1. aver ricevuto i documenti di cui all'articolo 8, comma 6, lettere a) e b);
  2. che è stata dimostrata l'avvenuta presentazione dei documenti di cui alla lettera a) al comune competente per territorio;
  3. aver ricevuto copia del contratto di manutenzione dell'apparecchio, stipulato dall'utente con una impresa specializzata, per tutta la durata della sua presunta vita utile;
  4. aver ricevuto l'autodichiarazione dell'utente di essere in grado di usare correttamente l'apparecchio.

Art. 10 (Rimozione dell'apparecchio)

(1) In caso di rimozione dell'apparecchio, questo deve essere trattato come un rifiuto speciale.

Art. 11 (Autorizzazioni e controlli)

(1) Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente regolamento, non necessitano di autorizzazione in materia di prevenzione incendi.

(2) È fatta salva la possibilità da parte dell'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli a campione ed emettere prescrizioni.

Art. 12 (Trattamento fiscale)

(1) L'impianto gas deve essere munito di apposito contatore ai fini del trattamento fiscale.

Art. 13 (Luogo di lavoro)

(1) Se l’apparecchio è installato in un luogo di lavoro, il datore di lavoro deve tenerne conto nella valutazione complessiva del rischio di esplosione da effettuare ai sensi della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.6)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

6)

L'art. 13 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 9 febbraio 2010, n. 9.

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