(1) Possono esercitare l'attività di trainer del benessere coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, hanno assolto l'obbligo scolastico ed hanno inoltre sostenuto positivamente l'esame di diploma di cui all'articolo 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, relativo alla qualifica professionale di trainer del benessere.