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a) Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 , n. 213/1.41)
Disciplina dell'orario degli esercizi pubblici

1)
Pubblicato nel B.U. 3 ottobre 2006, n. 40.

Art. 1 (Comune orario di esercizio)

(1) Gli esercizi pubblici di somministrazione di bevande e gli esercizi di ristorazione aprono alle ore 6.00, chiudono alle ore 1.00.

(2) I locali da ballo aprono alle ore 20.00  e chiudono alle ore 3.30. 2)

(3) I locali notturni, caratterizzati quale "night club", aprono alle ore 22.00, chiudono alle ore 5.00.

(4) Nei giorni di giovedì e martedì grasso, il 14 e il 15 agosto nonché il 31 dicembre, gli esercizi pubblici possono rimanere aperti fino alle ore 5.00.3)

(5) In occasione del passaggio da ora solare a ora legale, tutti gli esercizi pubblici che hanno un orario di chiusura dopo le ore 2.00 possono chiudere un'ora dopo l'orario indicato nella licenza. 4)

2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 14 luglio 2016, n. 18.
3)
L'art. 1, comma 4, è stato così sostituito dal D.P.P. 18 maggio 2011, n. 161/36.1.
4)
L'art. 1, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 14 luglio 2016, n. 18.

Art. 2 (Orario di chiusura)

(1)All’orario di chiusura deve cessare qualsiasi prestazione di servizio, sia che si tratti di somministrazione di pasti e bevande che di intrattenimento musicale, danzante o simile. Ai clienti è concessa mezz’ora di tempo per lasciare il locale.

(2)  Ai fini del rispetto dell’orario di chiusura, la somministrazione di bevande può cessare fino ad un’ora prima dell’orario di chiusura.

(3)  Negli esercizi di somministrazione di pasti e bevande il gestore può stabilire, nell’ambito dell’orario d’apertura giornaliero, gli orari nei quali somministrare i pasti.

(4)  In occasione di festeggiamenti gli esercizi di ristorazione nonché gli esercizi ricettivi con annesso ristorante possono rimanere aperti, ad esclusivo servizio degli ospiti invitati, per il tempo programmato, previa comunicazione al sindaco almeno 5 giorni prima. Sopraggiunto l’orario di chiusura generale, l’esercizio dovrà essere chiuso al pubblico.

(5)  Se il motivo del prolungamento dell’orario di chiusura non è fondato, il sindaco rifiuta il visto. La nota di comunicazione priva del visto non ha validità.5)

5)
L'art. 2 è stato così sostituito dal comma 1 del D.P.P. 29 giugno 2010, n. 474/36.1.

Art. 3 (Orari speciali)

(1) L'orario di esercizio, stabilito con la licenza di esercizio, potrà essere sempre modificato su istanza o d'ufficio.

(2) È facoltà del Presidente della Provincia di posticipare l'orario di chiusura, salvo la facoltà del sindaco di concedere autorizzazioni giornaliere di posticipare l'orario di chiusura solo in occasione di speciali evenienze locali o per particolari motivi di interesse pubblico.  In questi ultimi casi il sindaco può autorizzare il prolungamento dell'orario fino alle ore 5.00 anche ai locali da ballo. 6)

(3) Per motivi di ordine e sicurezza pubblica sempre potrà essere disposto un orario d'esercizio ridotto.

6)
L'art. 3, comma 2, è stato integrato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 14 luglio 2016, n. 18.

Art. 4 (Giorni di riposo settimanale)

(1)Il gestore ha facoltà di non osservare alcun giorno di riposo ovvero di osservare fino a due giorni di riposo settimanale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla notificazione dell’avvenuta determinazione.

(2)  I giorni di riposo settimanali non devono essere osservati nei seguenti casi:

  1. per la somministrazione di pasti e bevande alla clientela alloggiata negli esercizi ricettivi;
  2. per la somministrazione di vitto dovuta in base ad obblighi contrattuali di durata almeno mensile;
  3. nella settimana precedente e successiva al Natale e alla Pasqua;
  4. in coincidenza con festività infrasettimanali.

(3)  In caso di particolari esigenze stagionali o di evenienze locali, il sindaco può sospendere l’obbligo del giorno o dei giorni di riposo per un determinato periodo di tempo, anche solo a favore di taluni esercizi specifici.7)

7)
L'art. 4 è stato così sostituito dal comma 2 del D.P.P. 29 giugno 2010, n. 474/36.1.

Art. 5 (Pubblicità dell'orario d'esercizio)

(1) Il giorno di riposo nonché l'orario di esercizio devono essere affissi nell'area di entrata.

Art. 6 (Sanzioni)

(1) Per l'inosservanza di disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 54, comma 2, lettera c), risp. comma 5, nonché dall'articolo 55 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

Art. 7 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 1998, n. 207/1.5, è abrogato.

Art. 8 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.