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a) Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 , n. 213/1.41)
Disciplina dell'orario degli esercizi pubblici

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1)
Pubblicato nel B.U. 3 ottobre 2006, n. 40.

Art. 2 (Orario di chiusura)

(1)All’orario di chiusura deve cessare qualsiasi prestazione di servizio, sia che si tratti di somministrazione di pasti e bevande che di intrattenimento musicale, danzante o simile. Ai clienti è concessa mezz’ora di tempo per lasciare il locale.

(2)  Ai fini del rispetto dell’orario di chiusura, la somministrazione di bevande può cessare fino ad un’ora prima dell’orario di chiusura.

(3)  Negli esercizi di somministrazione di pasti e bevande il gestore può stabilire, nell’ambito dell’orario d’apertura giornaliero, gli orari nei quali somministrare i pasti.

(4)  In occasione di festeggiamenti gli esercizi di ristorazione nonché gli esercizi ricettivi con annesso ristorante possono rimanere aperti, ad esclusivo servizio degli ospiti invitati, per il tempo programmato, previa comunicazione al sindaco almeno 5 giorni prima. Sopraggiunto l’orario di chiusura generale, l’esercizio dovrà essere chiuso al pubblico.

(5)  Se il motivo del prolungamento dell’orario di chiusura non è fondato, il sindaco rifiuta il visto. La nota di comunicazione priva del visto non ha validità.5)

5)
L'art. 2 è stato così sostituito dal comma 1 del D.P.P. 29 giugno 2010, n. 474/36.1.