(1) Gli esercizi pubblici di somministrazione di bevande e gli esercizi di ristorazione aprono alle ore 6.00, chiudono alle ore 1.00.
(2) I locali da ballo aprono alle ore 20.00 e chiudono alle ore 3.30. 2)
(3) I locali notturni, caratterizzati quale "night club", aprono alle ore 22.00, chiudono alle ore 5.00.
(4) Nei giorni di giovedì e martedì grasso, il 14 e il 15 agosto nonché il 31 dicembre, gli esercizi pubblici possono rimanere aperti fino alle ore 5.00.3)
(5) In occasione del passaggio da ora solare a ora legale, tutti gli esercizi pubblici che hanno un orario di chiusura dopo le ore 2.00 possono chiudere un'ora dopo l'orario indicato nella licenza. 4)