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a) Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 , n. 213/1.41)
Disciplina dell'orario degli esercizi pubblici

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1)
Pubblicato nel B.U. 3 ottobre 2006, n. 40.

Art. 1 (Comune orario di esercizio)

(1) Gli esercizi pubblici di somministrazione di bevande e gli esercizi di ristorazione aprono alle ore 6.00, chiudono alle ore 1.00.

(2) I locali da ballo aprono alle ore 20.00  e chiudono alle ore 3.30. 2)

(3) I locali notturni, caratterizzati quale "night club", aprono alle ore 22.00, chiudono alle ore 5.00.

(4) Nei giorni di giovedì e martedì grasso, il 14 e il 15 agosto nonché il 31 dicembre, gli esercizi pubblici possono rimanere aperti fino alle ore 5.00.3)

(5) In occasione del passaggio da ora solare a ora legale, tutti gli esercizi pubblici che hanno un orario di chiusura dopo le ore 2.00 possono chiudere un'ora dopo l'orario indicato nella licenza. 4)

2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 14 luglio 2016, n. 18.
3)
L'art. 1, comma 4, è stato così sostituito dal D.P.P. 18 maggio 2011, n. 161/36.1.
4)
L'art. 1, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 14 luglio 2016, n. 18.