(1) L'erogazione dell'assegno giornaliero cessa:
- a) con il decesso della persona assistita;
- b) con la riacquisizione dell' autosufficienza da parte della persona assistita;
- c) quando la qualità dell' assistenza prestata non è più adeguata.
(2) Qualora la persona non autosufficiente venga ricoverata in un ospedale, in una clinica privata, in un centro di degenza, in una casa di riposo, in un convitto o istituto per persone disabili o in una struttura residenziale riabilitativa, la corresponsione dell'assegno giornaliero viene sospesa per l'intera durata del ricovero.
(3) In deroga a quanto stabilito al comma 2, l'assegno giornaliero è erogato per intero, per un periodo massimo di 14 giorni nell'arco di un anno solare, nei casi in cui la persona beneficiaria:
- a) affida l' assistenza ad una persona parente o affine entro il quarto grado propria oppure della persona assistita, anche se il luogo di prestazione dell'assistenza non coincide col luogo di assistenza abituale;
- b) assiste la persona non autosufficiente al di fuori dell' abituale ambiente familiare, oppure provvede al ricovero temporaneo della stessa in una casa di riposo o in un centro di degenza.
(4) L'ammontare dell'assegno giornaliero è ridotto della metà, qualora la persona non autosufficiente sia assistita di giorno in una struttura pubblica o privata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi:
- a) la persona non autosufficiente è assistita di giorno in una struttura semiresidenziale dei servizi sociali, i cui costi sono coperti almeno parzialmente dalla stessa persona assistita, ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;
- b) durante la giornata la persona non autosufficiente frequenta una scuola, anche materna;
- c) la persona non autosufficiente è assistita di giorno, anche in un luogo diverso da quello abituale, da persona che, pur non essendo beneficiaria dell' assegno giornaliero, concorre all'assistenza. In tal caso deve essere garantito un adeguato livello qualitativo di assistenza;
- d) la persona non autosufficiente è impegnata di giorno in un' attività riabilitativa o terapeutico-occupazionale in una struttura pubblica o privata.
(5) La persona beneficiaria dell'assegno giornaliero è tenuta a comunicare tempestivamente all'Azienda sanitaria il cambio di domicilio della persona assistita, la data di ricovero e di dimissione della persona assistita in una delle strutture di cui al comma 2, presentando a tal fine la relativa certificazione rilasciata dalle predette strutture, nonché le giornate nelle quali la persona assistita è ospitata presso una struttura o presso parenti o terzi ai sensi dei commi 3 e 4.