(1) I dati contenuti nella scheda di cui all'articolo 4 sono elaborati dal servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria sulla base dei criteri di cui all'allegato B al presente regolamento.
(2) Il servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria dichiara non autosufficiente chi consegue un punteggio non inferiore a 60 punti.
(3) Lo stato accertato di persona non autosufficiente comporta l'attribuzione dell'assegno giornaliero di cui all'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, differenziato a seconda che il punteggio vada da 60 a 70 oppure sia superiore a 70 punti.
(4) L'assegno giornaliero, il cui ammontare è fissato dalla Giunta provinciale, è erogato mensilmente e in via posticipata a decorrere dalla data di presentazione della domanda, oppure da una data posteriore eventualmente indicata nella medesima.
(5) L'assegno giornaliero è erogato a tempo indeterminato, se il grado di non autosufficienza è ritenuto stabile nel tempo e la qualità dell'assistenza è adeguata.
(6) L'assegno giornaliero è erogato a tempo determinato, se il grado di non autosufficienza della persona assistita è ritenuto soggetto a mutamenti nel tempo tali da far passare la persona in una classe di punteggio inferiore o se si prevedono futuri miglioramenti alla qualità dell'assistenza, attualmente non ancora adeguata. In tali casi il servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria effettua un controllo al termine del periodo indicato nel provvedimento di assegnazione.