(1) L’onere di coltivazione è unico per qualsiasi tipo e qualità di materiale ed è pari a 0,50 €/m³.
(2) L’onere di coltivazione per metro cubo di cui al comma 1 è riferito al volume di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente e asportato dall'area di cava.
(3) L’importo dell’onere di coltivazione di cui al comma 1 è fissato per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. 6)
(4) Entro il mese di gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione presenta al Comune nel cui territorio è ubicata l'attività estrattiva una dichiarazione nella quale sono riportati i dati relativi ai quantitativi di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente.
(5) L'onere di coltivazione riferito all'esercizio finanziario precedente è versato annualmente entro il mese di febbraio.
(6) Il Comune verifica la corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione e l'ammontare dell'onere di coltivazione versato.
(7) Nell’ambito della valutazione del progetto di coltivazione da parte della commissione edilizia comunale, l’amministrazione comunale prevede le misure di compensazione ambientale e le modalità di eliminazione di eventuali danni alla strada di accesso. 7)