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a) Decreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2004, n. 148/1.4. 1)
Giochi proibiti

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1)

Pubblicato nel B.U. 20 luglio 2004, n. 29.

Art. 1 (Giochi vietati)  delibera sentenza

(1) Sono vietati i giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, la quale con l'allegato A costituisce parte integrante del presente decreto.

(2) Gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, regio decreto 18 giugno 1931, n . 773, per i quali l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato concede il nulla osta, possono essere installati negli esercizi pubblici, nelle sale giochi, nei punti di raccolta di scommesse e negli stabilimenti balneari.

(3) La tabella dei giochi proibiti dev'essere esposta, in modo ben visibile, solo nei locali ove vengono praticati giochi.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 72 del 22.02.2010 - Giochi proibiti e apparecchi da gioco - decreto del questore - competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 428 del 30.09.2004 - Pubblici esercizi - sala giochi - sospensione licenza - art. 110 TULPS - giurisdizione A.G.O.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999 - Pubblico esercizio - sala giochi in prossimità di edificio scolastico - diniego autorizzazione