(1) I medici che hanno già iniziato la formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore del presente decreto beneficiano dell’emolumento aggiuntivo di cui all'articolo 11 a condizione che sottoscrivano un impegno supplementare a prestare l’attività di medico di medicina generale nel territorio della provincia di Bolzano per tre anni complessivi, ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
(2) L’emolumento aggiuntivo di cui all'articolo 11 è corrisposto a decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione dell’impegno di cui al comma 1. 14)
(3) I medici che hanno già iniziato la formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore del presente decreto possono, in casi motivati e nel rispetto dei termini stabiliti dalla Giunta provinciale, chiedere l’autorizzazione a svolgere la formazione a tempo parziale. 15)
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.