(1) La Provincia corrisponde ai medici in formazione che sono in possesso dell’attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, un’indennità aggiuntiva dell’ammontare di euro 450,00 mensili.
(2) La Provincia eroga ai medici l’indennità aggiuntiva di cui al comma 1 dall’inizio della formazione specifica in medicina generale o dal mese successivo a quello dell’acquisizione dell’attestato. L’indennità aggiuntiva è erogata fino al conseguimento della formazione specifica in medicina generale. 12)