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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 ottobre 2003, n. 441)
Regolamento di esecuzione all'articolo 124 dell'Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - Redazione ed esecuzione dei piani di vendita dell'Istituto per l'edilizia sociale

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1)

Pubblicato nel B.U. 28 ottobre 2003, n. 43.

Art. 1 (Ambito dei piani di vendita)

(1) Nei piani di vendita di abitazioni in locazione, redatti in applicazione dell'articolo 122 e seguenti della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, in seguito denominata "legge", l'IPES inserisce quelle abitazioni che hanno una vetustà di almeno dieci anni e che sono site in edifici di cui l'IPES non è più proprietario esclusivo dell'intero edificio.

(2) Abitazioni realizzate su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata possono essere inserite nei piani di vendita solamente dopo la decorrenza del vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata.

(3) Nei piani di vendita possono essere inseriti anche interi edifici che si trovano in cattivo stato di conservazione e manutenzione e che sono siti in comuni che non sono stati dichiarati comuni ad alta tensione abitativa.

(4) Nei piani di vendita possono essere inserite pure singole abitazioni che sono in proprietà IPES da almeno dieci anni e che non sono site in edifici costruiti dall'IPES.

(5) Nella redazione del piano di vendita vanno inoltre osservati i seguenti criteri:

  • a)  le abitazioni offerte in vendita devono essere occupate da persone che sono conduttori dell' IPES da almeno cinque anni;
  • b)  i conduttori negli ultimi due anni non devono essere stati in mora nè riguardo al pagamento del canone di locazione nè riguardo alle spese.

(6) Qualora nel piano di vendita vengano inserite abitazioni che prima del loro trasferimento in proprietà all'IPES erano proprietà di altri enti, la durata dei rapporti di locazione con i precedenti proprietari si cumula agli effetti del comma 4, lettera a), con la durata del rapporto di locazione con l'IPES.

(7) Il contingente delle abitazioni in locazione da inserire nel piano di vendita per il triennio 2003-2005 è fissato con 300 abitazioni.

(8) Nel piano di vendita per il triennio 2003-2005 vanno inseriti con precedenza quegli edifici in cui l'IPES possiede meno di otto abitazioni.

(9) Per i successivi piani di vendita il contingente delle abitazioni da cedere in proprietà ai conduttori viene fissato nella deliberazione di approvazione del piano di vendita.

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ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 ottobre 2003, n. 44
ActionActionArt. 1 (Ambito dei piani di vendita)
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