In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 maggio 2003, n. 181)
Autocontrollo alimentare: procedure semplificate

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 22 luglio 2003, n. 29.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento stabilisce procedure semplificate in materia di autocontrollo alimentare.

(2) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  • a)  industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura e la somministrazione di prodotti alimentari;
  • b)  responsabile dell' industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.

(3) Ferme restando le semplificazioni di cui al presente regolamento, le industrie alimentari devono.

  • a)  elaborare un documento dal quale risultino le generalità del responsabile dell' industria alimentare; per ditte individuali il responsabile è, se non stabilito diversamente, il proprietario; nel caso i compiti del responsabile siano stati delegati, deve essere presente una specifica delega scritta, datata e firmata dalla persona delegata;
  • b)  possedere e mantenere i requisiti strutturali e igienici come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 e dagli allegati al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
  • c)  garantire il rispetto delle regole delle buone pratiche di lavorazione e produzione;
  • d)  attenersi alle prescrizioni generali d' igiene del personale e d'igiene degli alimenti;
  • e)  garantire la salubrità, l' idoneità e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli attrezzi, dei mezzi di trasporto, nonché di tutti gli utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari;
  • f)  garantire l' adeguata formazione degli addetti, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;
  • g)  tenere sotto controllo le caratteristiche organolettiche delle materie prime e dei prodotti prima della loro vendita o della loro utilizzazione;
  • h)  controllare prima dell' utilizzo che i materiali per il confezionamento delle sostanze alimentari siano integri ed idonei allo scopo;
  • i)  provvedere al ritiro dal commercio dei prodotti che possano presentare un rischio immediato per la salute informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi;
  • j)  garantire la corretta funzionalità degli strumenti di misurazione in uso nell' industria alimentare.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
ActionActionb) Legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12
ActionActionc) Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
ActionActiond) Legge provinciale22 gennaio 2001, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 maggio 2003, n. 18
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Sistema di autocontrollo in forma semplificata)
ActionActionArt. 3 (Sistema di autocontrollo in forma parzialmente semplificata)
ActionActionArt. 4 (Sistema di autocontrollo completo)
ActionActionArt. 5 (Norme finali)
ActionActionArt. 6 (Entrata in vigore)
ActionActionh) Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia9 marzo 2007, n. 22
ActionActionj) Legge provinciale 16 giugno 2010 , n. 8
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 9
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2022, n. 20
ActionActiono) Legge provinciale 4 maggio 2023, n. 7
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico